Sono condonate:
A) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette ;
B) la sopratassa, comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;
C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;
D) la pena pecuniaria da L. 25 a. L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.
Sono altresi' condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedelta' delle dichiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive oro aggiunte e modificazioni:
a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;
b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante l'emissione di un prestito redimibile 5% e l'istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;
c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, riguardante l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle societa' commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 1937, n. 91;
d) decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle societa' per azioni, convertito nella leggo 13 gennaio 1938, n. 19 ;
e) R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1.720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;
f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;
g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;
h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori o dei dirigenti delle societa' commerciali;
i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;
l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;
m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonche' l'imposta speciale sui redditi dei capitali dello imprese individuali e delle societa' non azionario.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.
Art. 3
#Comma 1
Sono condonate le sopratasse o le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:
a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;
b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;
c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.
Art. 4
#Comma 1
Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate o delle rispettive leggi modificative ed integrative:
a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la, tassa di bollo;
b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, 643, convertito nella legge 21 Ottobre 1940, n. 1511.
Sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 110 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;
c) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;
d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta ;
e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;
f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;
g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;
h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, concessioni governative;
i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739;
l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;
m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;
n) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;
o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;
q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;
r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella, legge 18 ottobre 1942, n. 1220.
Art. 5
#Comma 1
E' condonata la pena pecuniaria:
a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e) , 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione dei tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con, R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;
b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio, che siano incorsi in violazioni delle norma sull'ordinamento dei servizi.
Art. 6
#Comma 1
Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.
Art. 7
#Comma 1
Le sopratasse e le pene .pecuniarie previste nel presente decreto sono' condonate a condizione che:
1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti, ai, quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;
3) trattandosi di morosita' al pagamento di tributi e canoni o di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge. i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalita' entro il periodo di centoventi giorni predetto.
Art. 8
#Comma 1
Restano in vigore le dilazioni gia' stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto e' subordinata al puntuale adempimento di quanto e' stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.
Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici e' subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto e' stabilito nell'atto stesso.
Art. 9
#Comma 1
Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione gia' accordata, la decadenza s'intendera' non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.
In tal caso, gli atti di dilaziono in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali gia' prestate.
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrera' in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorita' alleate.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato in Roma, addi' 26 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte di conti, addi' 27 ottobre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. - LESEN