LEGGE

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (24G00169)

Numero 152 Anno 2024 GU 17.10.2024 Codice 24G00169

urn:nir:stato:legge:2024-10-07;152

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

Art. 1

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Comma 1

Principi generali


La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonche' elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunita' nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilita' storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attivita' ed eventi storici nonche' mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalita' esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.


Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunita' territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilita' storica, sulla base delle quali sono condotte attivita' rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuita' da almeno cinque anni; si integrano con attivita' o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' per la valorizzazione
delle rievocazioni storiche


All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 4

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Comma 1

Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica

Comma 2

E' istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.


Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.


Art. 5

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Comma 1

Comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.


Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilita' e la conformita' storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attivita' dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 .


Il Comitato puo' avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria piu' rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.


Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalita' di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonche' di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.


Art. 6

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Comma 1

Elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica

Comma 2

Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.


All'elenco di cui al comma 1 e' data ampia diffusione nell'ambito delle attivita' ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Iniziative didattiche nelle scuole

Comma 2

Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonche' allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.


Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi.
Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

Comma 2

All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».


Art. 9

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Comma 1

Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare

Comma 2

All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare».


L'accensione di falo' in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Le regioni hanno la facolta' di regolamentare, in conformita' alle normative nazionali, la salvaguardia dei falo' e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falo' e di fuochi rituali. I falo' e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.


Comma 3

Capo II - Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Art. 10

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Comma 1

Principi relativi al patrimonio culturale immateriale


Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunita' locali e la comunita' nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonche' agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunita', i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.


Art. 11

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Comma 1

Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una piu' efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la piu' ampia partecipazione delle comunita' praticanti nonche' al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle piu' giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identita' culturale collettiva di cui all'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.


I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.


Per l'attuazione del comma 2, lettera g), e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Comma 3

Capo III - Disposizioni finali

Art. 12

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.