All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, e' fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.
Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24».
Art. 7
#Comma 1
Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonche' dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente
Art. 9
#Comma 1
Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale
Comma 2
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e ((sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza)). Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Art. 10
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.