Agli articoli 64, 114, 115, 139, 140 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successivamente modificato con R. decreto 4 aprile 1912, n. 402, sono sostituiti i seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 1915:
«Art. 64. - Il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi, quando venga richiesto di una quantita' di liquido determinata ed enunciata in base a misura, non puo' servirsi di recipienti ordinari ma e' obbligato a fornire i liquidi con misure portanti l'indicazione della capacita' decimale e munite dei bolli di prima verificazione; esso ha uguale obbligo quando indichi i prezzi delle bevande a misura e le fornisca in base al prezzo indicato.
«Per soddisfare agli obblighi imposti dal presente articolo, il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi deve essere provvisto delle misure legali nel quantitativo richiesto dalle normali esigenze del proprio esercizio.
«Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terra cotta, deve essere presentata al R. verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi.
«Nei cartelli e negli affissi i prezzi di vendita devono sempre ed unicamente essere riferiti a pesi e misure del sistema metrico decimale, restando vietata ogni altra indicazione di quantita' (articoli 1, 9 ed 11 della legge metrica, testo unico).
«Quando la vendita non sia fatta a misura, il prezzo puo' essere espresso anche in relazione al singolo recipiente, purche' questo non venga indicato con nomi corrispondenti a misure od a pesi aboliti o diversi da quelli del sistema metrico decimale; il recipiente, a sua volta, deve essere sprovvisto di ogni segno od indicazione di capacita'.
«Copia del presente articolo deve essere tenuta costantemente esposta nell'esercizio pubblico.
«Il contravventore alle disposizioni di questo articolo e' punito con le pene comminate dal testo unico delle leggi metriche».
«Art. 114. - Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:
Parte di provvedimento in formato grafico
«Pel saggio di un campione di ceneri auro-argentifere e' stabilito il diritto di lire cinque.
«Pel saggio di cui al capoverso c) dell'art. 103 e' fissato il diritto di lire tre per ogni saggio.
«Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e di argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve dare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo, sono rispettivamente e singolarmente aumentati di due lire».
«Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:
«Per ogni analisi di leghe di metalli comuni; lire cinque per ciascuno dei componenti da determinare con un minimo di lire dieci.
«Per ogni determinazione qualitativa di argentatura e doratura, lire una.
«Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 1,50 all'ora di lavoro».
«Art. 139. - In compenso delle spese inerenti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure ed a quelle inerenti alla verificazione periodica degli strumenti fissi che servono per pesare di cui all'art. 137 del presente regolamento, vengono corrisposte all'ufficiale metrico le seguenti indennita':
«a) L. 10 per ogni Comune ove egli stabilisce un ufficio temporaneo, ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche;
«b) centesimi 15 per ogni certificato rilasciato agli utenti che hanno sottoposto strumenti metrici alla verificazione periodica, tanto nell'ufficio permanente quanto negli uffici temporanei.
«Tali compensi sono pagati dal Ministero per quattro quinti in anticipazione e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verificazione, sono stati trasmessi i documenti giustificativi.
«Un supplemento di compenso puo' essere accordato a quelli uffici metrici pei quali le indennita' suddette risultino insufficienti a compensare le spese che il verificatore deve incontrare in misura superiore alla normale per effetto di viabilita' disagiata.
«Tali compensi supplementari, fissati per ciascuno dei detti uffici da apposita tabella da approvarsi per decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica e sentito il Consiglio di Stato, sono corrisposti alla fine della verificazione periodica a ciascun funzionario che l'ha eseguita, giusta una ripartizione proposta dal capo d'ufficio ed approvata dal Ministero».
«Art. 140. - Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc.
«Tali indennita' sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Salandra - Cavasola - Daneo - Carcano.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo vigente
Articolo unico
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