REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 370/1941 - Riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione. (041U0370)

Riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione. (041U0370)

Numero 370 Anno 1941 GU 23.05.1941 Codice 041U0370

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;370

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presso il Ministero delle comunicazioni, assume la denominazione di «Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

Gli Uffici periferici, gia' denominati Circoli ferroviari d'ispezione, assumono la denominazione di «Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», ed avranno sede in: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Verona.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni sara', provveduto alla ripartizione dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alla determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali ed alla istituzione di Sezioni distaccate ed Uffici temporanei occorrenti per la vigilanza dei servizi pubblici di trasporto in concessione.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 2

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Comma 1

Sono approvati i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui alle tabelle I, III e IV allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 3

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione chiamato a, pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' presieduto dal Ministro, e in caso di assenza o di impedimento, dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario piu' elevato di grado o piu' anziano.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico di grado non inferiore ai quinto ed il capo del personale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale o quando questi funzioni da presidente, il direttore generale medesimo sara', sostituito da un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al quinto, ed il capo del personale da un funzionario amministrativo di grado non inferiore al sesto. I due funzionari amministrativo e tecnico di grado non inferiore al quinto, saranno sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da funzionari di pari grado dei ruoli rispettivi.

Un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'ottavo, eserecitera' le funzioni di segretario
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 4

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Comma 1

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'anzianita' di grado richiesta per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo del ruolo di gruppo A e' ridotta alla meta'.

La disposizione di cui al precedente comma non puo' applicarsi piu' di una volta a favore dello stesso funzionario.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 5

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Comma 1

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengano da almeno un anno al grado 10° o al grado 11° dei gruppi A o B ed ai gradi 12° e 13° del gruppo C dell'Ispettorato genera le delle ferrovie, tramvie ed automobili, potranno essere ammessi rispettivamente a sostenere gli esami per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B, nonche' agli esami di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo C con anticipo di un anno sui termini di anzianita' richiesti dalle norme in vigore.

Gli impiegati che risulteranno vincitori conseguiranno, peraltro, la promozione soltanto al maturare delle normali anzianita', richieste dalle vigenti disposizioni; coloro, invece, che, nei concorsi dei gruppi A e B, non risultino vincitori ma conseguano i punti necessari per superare l'esame d'idoneita', saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre. 1923-II, n. 2960, nella graduatoria del primo esame d'idoneita' che sara' bandito, nel ruolo cui appartengono, dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianita' prescritta per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del comma precedente, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine delle rispettive graduatorie, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianita' in modo da ripristinare nel grado superiore la graduatoria determinatasi in seguito al risultato del concorso.

I funzionari di gruppo A, promossi al grado 8° con riserva di anzianita' ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili per aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nel grado 8° i funzionari che abbiano diritto a precederli in tale grado in base al risultato conseguito nel concorso.

I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale nel ruolo di gruppo B, saranno conferiti, nella prima applicazione del decreto stesso, in misura non superiore alla meta', mediante concorso per esami riservato agli impiegati delle Amministrazioni statali che, alla data suddetta, appartengano al ruolo di gruppo C da almeno un anno e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione nel ruolo di gruppo B che sara' determinato dal bando di concorso.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 6

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Comma 1

Il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri (Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi) o del Ministero dell'Africa Italiana, sara' collocato nella posizione di fuori ruolo ovvero in quella di comando secondo le modalita' stabilite dall'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 7

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Comma 1

In relazione al reclutamento del personale occorrente a coprire i posti previsti dalle nuove tabelle organiche di cui al presente decreto, il personale delle Ferrovie dello Stato, collocato fuori ruolo e distaccato a prestare servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dovra' rientrare nel proprio ruolo a riprendere servizio nell'Amministrazione di appartenenza.
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.


Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL

Visto, Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 433, foglio 95. - MANCINI
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.