Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengano da almeno un anno al grado 10° o al grado 11° dei gruppi A o B ed ai gradi 12° e 13° del gruppo C dell'Ispettorato genera le delle ferrovie, tramvie ed automobili, potranno essere ammessi rispettivamente a sostenere gli esami per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B, nonche' agli esami di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo C con anticipo di un anno sui termini di anzianita' richiesti dalle norme in vigore.
Gli impiegati che risulteranno vincitori conseguiranno, peraltro, la promozione soltanto al maturare delle normali anzianita', richieste dalle vigenti disposizioni; coloro, invece, che, nei concorsi dei gruppi A e B, non risultino vincitori ma conseguano i punti necessari per superare l'esame d'idoneita', saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre. 1923-II, n. 2960, nella graduatoria del primo esame d'idoneita' che sara' bandito, nel ruolo cui appartengono, dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianita' prescritta per parteciparvi.
Qualora, in applicazione del comma precedente, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine delle rispettive graduatorie, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianita' in modo da ripristinare nel grado superiore la graduatoria determinatasi in seguito al risultato del concorso.
I funzionari di gruppo A, promossi al grado 8° con riserva di anzianita' ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili per aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nel grado 8° i funzionari che abbiano diritto a precederli in tale grado in base al risultato conseguito nel concorso.
I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale nel ruolo di gruppo B, saranno conferiti, nella prima applicazione del decreto stesso, in misura non superiore alla meta', mediante concorso per esami riservato agli impiegati delle Amministrazioni statali che, alla data suddetta, appartengano al ruolo di gruppo C da almeno un anno e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione nel ruolo di gruppo B che sara' determinato dal bando di concorso.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.