Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, puo' essere applicata; dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia gia' stata applicata dalla competente Amministrazione centrale la penalita' analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.
La stessa penalita' puo' essere applicata ai Regi agenti all'estero che non trasmettano le contabilita' nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col R. decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sara' stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto)).((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli".
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246))
Art. 4
#Comma 1
Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla Ragioneria od alla Corte dei conti, di un complesso di rendiconti o di contabilita' dei Regi agenti all'estero equivalente almeno all'entita' di quelli rimasti alla fine del semestre precedente, secondo la situazione di cui al precedente art.
3.
Quando nel corso di un semestre non sia stato completato l'esame di tutti i rendiconti e contabilita' rimasti presso l'ufficio alla fine del semestre precedente, dovranno darsi, in allegato, alla situazione di cui al predetto art. 3, gli opportuni chiarimenti.
Art. 5
#Comma 1
La Corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilita' giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, ed ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze della situazione, fa al capo ufficio le contestazioni che ritenga necessarie, informandone il Ministro competente.
Sulle ulteriori giustificazioni pervenute si pronuncia in modo definitivo la Corte dei conti, la quale, ove non ravvisi escluse responsabilita' nel ritardo della trasmissione dei rendiconti e delle contabilita', puo' applicare una pena pecuniaria sino a L. 1000.
Della revisione amministrativa rispondono, ciascuno per la propria parte, il capo dell'ufficio ed il funzionario di grado non inferiore al sesto che sia stato eventualmente delegato a dirigere la revisione dei rendiconti.
Art. 6
#Comma 1
I provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5, non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'Amministrazione competente affinche' abbiano esecuzione mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.
I provvedimenti stessi sono dalla Corte dei conti comunicati anche alla Direzione generale del Tesoro.
Art. 7
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilita' dei Regi agenti all'estero a partire da quelli riferibili all'esercizio 1933-31.
La resa, da parte dei funzionari delegati e dei Regi agenti all'estero, dei rendiconti e delle contabilita' riferibili agli esercizi precedenti, rimasti, per qualsiasi motivo, in arretrato, dovra' in ogni caso essere effettuata non oltre il 31 marzo 1931.
Gli uffici amministrativi o di revisione, ai quali e' affidato l'esame dei rendiconti, debbono esaurire il loro compito, nei riguardi dei rendiconti di cui al precedente secondo comma, entro il 30 settembre 1931. Le Ragionerie centrali debbono compiere la revisione di loro competenza ed eseguire la trasmissione dei rendiconti e delle contabilita' alla Corte dei conti entro il 31 marzo 1935.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 77. - Mancini.