La cura degli interessi archeologici e artistici e' affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I. - Delle Soprintendenze.
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le Soprintendenze sono uniche per ciascuna circoscrizione, oppure distinte in Soprintendenze alle antichita' e Soprintendenze all'arte medioevale e moderna.
Alle Soprintendenze alle antichita' sono affidate la tutela degli interessi archeologici e la direzione e l'amministrazione dei monumenti classici, degli scavi e dei musei archeologici dello Stato, compresi nelle loro circoscrizioni.
Alle Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono affidate la tutela delle cose d'interesse storico ed artistico del medioevo e dell'eta' moderna e la direzione e l'amministrazione dei monumenti, delle gallerie, dei musei e degli oggetti d'arte riferentisi ai suddetti periodi, ed appartenenti allo Stato.
Art. 3
#Comma 1
Nelle regioni ove la Soprintendenza non sia unica, le raccolte dello Stato, che comprendono insieme oggetti di antichita' e d'arte medioevale e moderna, sono affidate ad una sola Soprintendenza a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte delle collezioni.
Art. 4
#Comma 1
Le Soprintendenze alle antichita' sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte, della Lombardia e della Liguria (meno la provincia di Spezia), con sede a Torino. (15)
2° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto (provincie di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo), con sede a Padova. (15)
3° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
4° Soprintendenza della Toscana (oltre la provincia di Spezia), e dell'Umbria, con sede a Firenze.
5° Soprintendenza delle Marche, degli Abruzzi, del Molise e di Zara, con sede in Ancona.
6° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
7° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli.
8° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Siracusa.
(2) (4) ((19))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 11 giugno 1924, n. 1211 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze alle antichita', gia' fissata dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene cosi' modificata:
1° Soprintendenza di Firenze (Toscana, provincia della Spezia e il territorio della provincia di Perugia posto alla destra del Tevere); 2° Soprintendenza di Ancona (Marche, Abruzzi, meno la provincia di Aquila, Molise e Zara);
3° Soprintendenza di Roma (provincie di Roma, Aquila e il territorio della provincia di Perugia posto alla sinistra del Tevere)".
-----------
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 20 dicembre 1924, n. 2196 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze, gia' fissata dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e dall'articolo unico del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1211, viene cosi' modificata:
1° Soprintendenza alle antichita' in Ancona (Marche, Abruzzi (meno la provincia di Aquila) e Zara).
2° Soprintendenza alle antichita' in Napoli (Campania e Molise)".
-----------
AGGIORNAMENTO (15)
Il Regio Decreto 3 aprile 1927, n. 822 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle Soprintendenze alle antichita' istituite con l'art. 4 (numeri 1° e 2°) del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:
a) Soprintendenza del Piemonte e della Liguria (meno la provincia di Spezia) con sede a Torino;
b) Soprintendenza del Veneto della Lombardia e della Venezia Tridentina, con sede a Padova".
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 3 marzo 1932, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La denominazione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna e alle antichita', fissata dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:
«a) Soprintendenza all'arte medioevale e moderna delle Marche e della Dalmazia con sede in Ancona;
b) Soprintendenza alle antichita' delle Marche, degli Abruzzi e della Dalmazia con sede in Ancona»".
Art. 5
#Comma 1
Le Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte e della Liguria, con sede a Torino.
2° Soprintendenza della Lombardia, con sede a Milano.
3° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto Occidentale (provincie di Trento, Verona, Vicenza), con sede a Trento.
4° Soprintendenza del Veneto Orientale (provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo) con sede a Venezia.
5° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
6° Soprintendenza della Toscana I (provincia di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa (meno il circondario di Volterra) Livorno, Arezzo), con sede a Firenze.
7° Soprintendenza della Toscana II (provincia di Siena e Grosseto, e circondario di Volterra), con sede a Siena.
8° Soprintendenza dell'Umbria, con sede a Perugia.
9° Soprintendenza delle Marche e di Zara, con sede ad Ancona.
10° Soprintendenza degli Abruzzi e del Molise, con sede ad Aquila.
11° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
12° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli.
13° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Palermo.
(1) (11) (13) ((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, gia' stabilita dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene cosi' modificata:
1° Soprintendenza di Milano (provincie della Lombardia meno quella di Mantova);
2° Soprintendenza di Trento (provincie di Trento, Verona e Mantova);
3° Soprintendenza di Venezia (provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza)".
------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio Decreto 18 aprile 1926, n. 772 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, fissata dall'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:
a) Soprintendenza della Toscana I: provincie di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa (meno il circondario di Volterra), Livorno (meno il circondario di Piombino), Arezzo, con sede a Firenze;
b) Soprintendenza della Toscana II: provincie di Siena e Grosseto e circondari di Volterra e Piombino, con sede a Siena".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio Decreto 16 settembre 1926, n. 1738 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Soprintendenza all'arte medioevale e moderna del Lazio, con sede in Roma, istituita con l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e' soppressa".
------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 3 marzo 1932, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La denominazione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna e alle antichita', fissata dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:
«a) Soprintendenza all'arte medioevale e moderna delle Marche e della Dalmazia con sede in Ancona;
b) Soprintendenza alle antichita' delle Marche, degli Abruzzi e della Dalmazia con sede in Ancona»".
Art. 6
#Comma 1
Le Soprintendenze uniche alle opere di antichita' e d'arte sono le seguenti:
1° Soprintendenza della Venezia Giulia e del Friuli (provincie di Udine, Trieste, Pola) con sede ad Aquileja.
2° Soprintendenza delle Puglie e della Basilicata, con sede a Taranto. ((20))
3° Soprintendenza delle Calabrie, con sede a Reggio Calabria.
4° Soprintendenza della Sardegna, con sede a Cagliari.
(5) (7)
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 8 marzo 1925, n. 331 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze uniche alle opere di antichita' e d'arte, gia' fissata dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene cosi' modificata:
Soprintendenza di Taranto (Puglie).
Soprintendenza di Reggio Calabria (Basilicata e Calabria)".
-----------
AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 6 novembre 1924, n. 2376 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La citta' di Fiume e il territorio annesso al Regno d'Italia in virtu' dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, sono compresi nella circoscrizione della Soprintendenza alle opere di antichita' e d'arte della Venezia Giulia e del Friuli con sede ad Aquileja, istituita coll'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 8 giugno 1933, n. 700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 6, n. 2, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, gia' modificato dal Nostro decreto 8 marzo 1925, n. 331, e' ulteriormente modificato nel senso che la Soprintendenza alle opere di antichita' e d'arte delle Puglie ha sede in Bari, anziche' in Taranto".
Art. 7
#Comma 1
Dalla Soprintendenza dipendono i direttori, ispettori ed architetti assegnati alla circoscrizione ed altresi' gli uffici o le sezioni eventualmente istituiti nell'ambito della circoscrizione medesima.
Alla Soprintendenza e' annesso l'economato, unico per tutti gli istituti compresi nella circoscrizione e da essa amministrati e per quegli uffici distaccati, per i quali non sia stato istituito un economato a parte.
Art. 8
#Comma 1
Le Soprintendenze di cui all'art. 6 possono essere divise in due reparti, tra i quali saranno distribuiti i servizi.
Ogni reparto e' retto da un direttore o, in mancanza, da un ispettore principale o ispettore o da un architetto principale o architetto; il soprintendente conservera' personalmente la direzione di uno dei due reparti, secondo la sua speciale competenza.
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 498))
Art. 10
#Comma 1
Nella citta' ove non sia la sede della Soprintendenza, e preferibilmente ove esistano istituti o monumenti di antichita' e d'arte in consegna al Ministero della pubblica istruzione, possono essere istituite, per decreto Reale, sezioni distaccate, preposte a una particolare categoria di servizi. Esse dipendono direttamente dalla Soprintendenza della regione e sono affidate a direttori, ispettori o architetti appartenenti alla Soprintendenza medesima.
Comma 2
CAPO II. - Del personale.
Art. 11
#Comma 1
Il personale addetto agli uffici di antichita' e d'arte e' diviso nelle seguenti categorie, comprendenti i gradi per ciascuna indicati:
Personale scientifico e tecnico.
Soprintendenti di 1ª classe.
Id. di 2ª classe.
Direttori.
Ispettori principali.
Architetti principali.
Ispettori.
Architetti.
Ispettori aggiunti.
Architetti aggiunti.
Personale tecnico-esecutivo.
Disegnatori principali.
Primi disegnatori.
Disegnatori.
Assistenti principali.
Primi assistenti.
Assistenti.
Restauratori principali.
Primi restauratori.
Restauratori.
Personale amministrativo.
Primi segretari.
Segretari.
Vice segretari.
Personale d'ordine.
Archivisti capi.
Primi archivisti.
Archivisti.
Applicati.
Alunni d'ordine.
Personale di custodia.
Primi custodi.
Custodi e guardie notturne.
Personale del Gabinetto fotografico nazionale.
Direttore.
Capo tecnico.
Sotto capo tecnico.
Le tabelle di classificazione contenute nell'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificate nel modo risultante dalla tabella C annessa al presente decreto.
Art. 12
#Comma 1
In caso di mancanza del soprintendente titolare, il Ministro affida, a titolo di supplenza, ad un direttore o ispettore principale o architetto principale, l'incarico della reggenza temporanea della Soprintendenza. L'incarico sara' rinnovato anno per anno fino a che non sia nominato il nuovo titolare.
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 14
#Comma 1
Le funzioni di agente di riscossione della tassa d'ingresso e di agente di riscossione delle tasse d'esportazione sono affidate, con decreto del Ministro, ad impiegati che abbiano le necessarie attitudini.
Nessuno speciale compenso e' dovuto per l'esercizio di tali funzioni.
Art. 15
#Comma 1
Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno determinate le attribuzioni del personale indicato nell'art. 11, e verranno contenute le norme atte a disciplinare il servizio di guardia notturna e quello della vendita e del controllo dei biglietti d'ingresso negli istituti di antichita' e d'arte.
Le casse di soccorso a favore del personale di custodia saranno disciplinate nel suddetto regolamento, che dara' pure le norme per gli appalti a privati della vendita dei cataloghi, delle guide e delle riproduzioni artistiche presso gli istituti di antichita' e d'arte e per l'assegnazione alle casse di soccorso dei proventi degli appalti medesimi.
Art. 16
#Comma 1
Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409.
Comma 2
CAPO III. - Della nomina e delle promozioni del personale.
Art. 17
#Comma 1
L'ammisione nei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle antichita' e belle arti ha luogo in seguito a concorso per esame, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.
Art. 18
#Comma 1
((Le promozioni al grado di soprintendente di 1ª classe sono conferite a funzionari del grado inferiore, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo.
Le promozioni al grado di soprintendente di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare i direttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Le promozioni al grado di direttore di 1ª classe sono conferite, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo a funzionari del grado inferiore che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Le promozioni al grado di direttori di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli al quale possono partecipare gli ispettori e gli architetti.
Le promozioni al grado di ispettore e di architetto sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su parere del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente agli ispettori aggiunti ed agli architetti aggiunti che abbiano compiuto, nel rispettivo grado, due anni di effettivo servizio. Coloro che siano giudicati non meritevoli di tale promozione, cessano di far parte dell'Amministrazione)).
Art. 19
#Comma 1
In ciascuna delle tre categorie del personale tecnico esecutivo, le promozioni vengono conferite su parere del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari del grado inferiore che abbiano prestato in tale grado almeno cinque anni di effettivo servizio, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due per merito assoluto.
Per le promozioni del personale amministrativo e d'ordine valgono le norme in vigore per il personale amministrativo e d'ordine delle Amministrazioni centrali.
Le promozioni al grado di primo custode vengono conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio d'amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel rispettivo grado.
Art. 20
#Comma 1
Gli ispettori aggiunti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Per essere ammessi al concorso e' prescritta la laurea in lettere o in filosofia.
Gli architetti aggiunti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Per essere ammessi al concorso e' prescritto il diploma della Scuola superiore d'architettura in Roma oppure il diploma di architetto o d'ingegnere civile, conseguito in una scuola di ingegneria.
Art. 21
#Comma 1
I disegnatori ed i restauratori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame teorico e pratico.
Per essere ammessi al concorso per disegnatore, e' prescritto il diploma di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro equivalente.
Gli assistenti sono nominati in seguito a concorso per esame teorico e pratico.
Art. 22
#Comma 1
Per l'ammissione in ruolo del personale amministrativo e d'ordine valgono le norme richiamate nel secondo comma dell'art.
Il titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi a posti di vice segretario e' il diploma di licenza da un istituto medio di secondo grado o alcuno dei diplomi corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di alunno d'ordine e' prescritto il diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 23
#Comma 1
I vincitori dei concorsi a posti di ispettore aggiunto, di architetto aggiunto, di disegnatore, di restauratore, di assistente, di vice segretario e di alunno d'ordine sono nominati in esperimento per un periodo di sei mesi durante il quale percepiscono l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Trascorso tale periodo, se abbiano dato prova di idoneita', sono stabilmente confermati nei rispettivi gradi oppure esonerati con decreto Ministeriale, su proposta motivata dei soprintendenti dai quali dipendono.
Il Ministro potra', se lo creda opportuno, ordinare una ispezione per meglio accertare il risultato del periodo di esperimento.
Per coloro che siano confermati nel grado, il periodo di esperimento vale a tutti gli effetti come servizio effettivo di ruolo.
Coloro che siano esonerati cessano dal far parte della Amministrazione.
Art. 24
#Comma 1
I custodi e le guardie notturne sono nominati dal Ministro tra le persone di dimostrata attitudine fisica e morale, osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La nomina e' fatta in esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale periodo i custodi e le guardie notturne percepiscono l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Coloro che al termine del periodo di esperimento non siano confermati in servizio, cessano dal far parte dell'Amministrazione.
Le guardie notturne, oltre il trattamento economico stabilito per i custodi dall'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, godono, per ogni notte di effettivo servizio, dell'indennita' fissata dal R. decreto 21 luglio 1921, n. 1262.
Non sono applicabili alla categoria dei custodi e delle guardie notturne le disposizioni che riservano una parte dei posti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Art. 25
#Comma 1
Per la custodia degli istituti dipendenti, in aggiunta ai custodi di ruolo, i soprintendenti hanno facolta' di assumere in servizio custodi straordinari, in qualita' di salariati giornalieri; per le opere di pulizia e di basso servizio i soprintendenti possono assumere, nella medesima qualita', inservienti da scegliersi anche fra le donne.
Nelle assunzioni dei custodi straordinari saranno osservate le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Gli inservienti sono compensati, nella misura stabilita dal soprintendente, coi fondi della dotazione dell'istituto; i custodi straordinari percepiscono la mercede giornaliera per le giornate di servizio effettivamente prestate, sui fondi stanziati nello speciale capitolo del bilancio passivo del Ministero predetto, di cui all'art. 60 del presente decreto, tanto gli inservienti quanto i custodi straordinari sono licenziati cosi' quando appaiano deficienti per operosita', diligenza e condotta, come quando non risulti ulteriormente necessaria la loro opera.
Il regolamento dara' speciali norme sulla disciplina, i congedi, assegni in caso di malattia e l'eventuale indennita' di licenziamento dei custodi straordinari e dei giardinieri salariati, di cui all'art. 50 del presente decreto.
Comma 2
CAPO IV. - Degli uffici di esportazione e di altri uffici speciali.
Art. 26
#Comma 1
Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:
a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali e' consentita;
b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del relativo regolamento e successive modificazioni;
c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;
d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.
Art. 27
#Comma 1
Gli uffici di esportazione sono istituiti in citta' ove hanno sede le Soprintendenze.
Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre localita', quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale.
Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il nulla osta per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.
Art. 28
#Comma 1
Dell'ufficio di esportazione fanno parte tutti i funzionari scientifici e tecnici residenti nella citta' ove l'ufficio e' istituito.
Il soprintendente determina ogni biennio quali funzionari debbano prestarvi ordinario servizio e puo' delegare ad uno di essi la direzione dell'ufficio.
Nella citta' sede di ufficio di esportazione, in cui siano due soprintendenti, il Ministro designa chi di essi debba esserne il capo: quando l'ufficio di esportazione sia istituito in citta' che non sia sede di Soprintendenza, il Ministro ne affida la direzione ad un direttore o ad altro funzionario scientifico e tecnico.
Ove sia necessario, il Ministro puo' chiamare a far parte dell'ufficio di esportazione i membri delle Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte, gli ispettori onorari, gli insegnanti degli istituti di belle arti e d'arte applicata all'industria, o altre persone che presentino ogni garanzia di competenza e di integrita'.
Il giudizio sulla esportabilita' delle cose presentate per l'esportazione e' pronunciato da tre componenti dell'ufficio a maggioranza di voti.
Art. 29
#Comma 1
E' istituito in Roma un Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di antichita' e d'arte, al quale possono essere affidate opere di restauro di particolare importanza da parte degli istituti di antichita' e d'arte.
Sono ammessi a frequentare il Gabinetto, a scopo di istruzione, gl'impiegati tecnici e di custodia degli istituti di antichita' e d'arte o anche persone estranee all'Amministrazione, di cui sia riconosciuta la particolare attitudine ad imparare l'arte del restauro.
La direzione del Gabinetto del restauro e' affidata dal Ministro ad un funzionario particolarmente competente.
Il regolamento dara' norme per la organizzazione ed il funzionamento del Gabinetto e per l'ammissione alla frequenza a scopo di istruzione.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 22 luglio 1939, n. 1240 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichita' e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del decreto R. 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi".
Art. 30
#Comma 1
E' istituito in Roma un Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione ed il restauro dei dipinti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
E' ammessa la frequenza del Gabinetto a scopo di istruzione analogamente a quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente.
La direzione del Gabinetto e' affidata dal Ministero dell'istruzione ad un funzionario particolarmente competente od anche a persona estranea ai ruoli venuta in meritata fama di speciale valentia, nel restauro dei dipinti.
Alla persona estranea eventualmente incaricata della direzione spetta una retribuzione annua di L. 4000.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 22 luglio 1939, n. 1240 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichita' e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del decreto R. 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi".
Art. 31
#Comma 1
La direzione del Gabinetto fotografico nazionale, esistente in Roma, e' affidata a un direttore da nominarsi in seguito a concorso per titoli o per esame.
Coadiuvano il direttore un capo tecnico ed un sottocapo tecnico, nominati in seguito a concorso per esame o a passaggio da altre categorie.
Il personale operatore dei laboratori e' assunto dal direttore del Gabinetto e retribuito sui fondi della dotazione con mercede giornaliera.
Art. 32
#Comma 1
La Regia scuola archeologica italiana di Atene, istituita col R. decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' annoverata tra gli istituti di tutela archeologica ed artistica.
La direzione della scuola e' affidata ad un soprintendente od eventualmente ad un professore ordinario di universita' o di istituto di istruzione superiore.
Al direttore della scuola viene annualmente corrisposta una speciale indennita' per spese di rappresentanza nella misura di L.
9000.
Art. 33
#Comma 1
Un direttore e' messo a disposizione del Governo del Dodecaneso, affinche' assuma la direzione del Museo dello Spedale dei Cavalieri e l'ufficio di soprintendente alle antichita' ed alle opere d'arte del Dodecaneso.
Art. 34
#Comma 1
((Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:
le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte;
gli ispettori onorari dei monumenti, scavi e oggetti d'antichita' e d'arte;
gli uffici di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687.
La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, saranno applicate le disposizioni del Capo V della legge 27 giugno 1907, n. 386.
Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite)).
Comma 2
CAPO V. - Disposizioni generali.
Art. 35
#Comma 1
((Gli impiegati appartenenti a ruoli non dipendenti dall'Amministrazione delle antichita' e belle arti non possono prestar servizio ne' come comandati ne' sotto alcun altro titolo presso gli uffici e istituti considerati nel presento decreto)).
Art. 36
#Comma 1
L'ufficio di insegnante universitario, anche se conferito per incarico, e' incompatibile, salva l'eccezione dell'art. 32, con qualunque degli uffici considerati dal presente decreto.
Comma 2
CAPO VI. - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 37
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di soprintendente di 1ª classe, di soprintendente di 2ª classe e di direttore saranno conferiti agli attuali direttori secondo le proposte che saranno fatte da una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale per le antichita' e belle arti, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichita', e di due professori ordinari delle Regie universita', o di due persone che abbiano meritata fama nel campo della cultura.
Art. 38
#Comma 1
Fino al 31 dicembre 1924 saranno collocati a riposo quelli degli attuali direttori che abbiano gia' compiuti o compiranno entro il suddetto termine o sessantacinque anni di eta' con almeno trenta anni di servizio utile per la pensione, oppure quaranta anni di servizio.
Per coloro che gia' si trovino in una di tali condizioni o che verranno a trovarvisi anteriormente al 1° luglio 1924, il collocamento a riposo sara' disposto con decorrenza dal 1° luglio 1924.
Art. 39
#Comma 1
Qualora, dopo l'applicazione del precedente articolo 37, restassero posti vacanti nei gradi indicati nel primo comma dell'articolo stesso, tali posti potranno essere conferiti, su proposta della Commissione di cui al medesimo articolo, agli attuali ispettori ed agli attuali architetti.
Gli attuali ispettori che non siano nominati, a norma del comma precedente, soprintendenti o direttori, saranno distribuiti fra i gradi di ispettore principale ed ispettore secondo le proposte che saranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 37.
Nello stesso modo saranno distribuiti fra i gradi di architetto principale e di architetto gli attuali architetti che non siano, a norma del primo comma del presente articolo, nominati soprintendenti o direttori.
Gli attuali ispettori ed architetti che saranno collocati rispettivamente nel grado d'ispettore o d'architetto vi saranno collocati in ordine di anzianita'.
Art. 40
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto i posti vacanti nei gradi di ispettore aggiunto ed architetto aggiunto potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione:
a) ad impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti e alle persone assunte a qualsiasi titolo o comunque retribuite alla sola condizione che esercitino le mansioni del grado rispettivo e vi abbiano particolare attitudine e preparazione;
b) a persone estranee all'Amministrazione delle antichita' e belle arti, alla sola condizione che abbiano particolare attitudine e la necessaria preparazione.
Art. 41
#Comma 1
Non sono applicabili alle categorie dei soprintendenti, dei direttori, degli ispettori e degli architetti le disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, riguardanti il passaggio a categoria superiore, consentito sotto certe condizioni, agli impiegati ed agenti contemplati nell'art. 43 del decreto medesimo.
I direttori, gli ispettori, gli architetti e i disegnatori nominati ad locum in forza della legge 27 giugno 1907, n. 386, potranno essere trasferiti a sedi ed uffici diversi da quelli per i quali vinsero il concorso.
Art. 42
#Comma 1
Gli attuali disegnatori saranno distribuiti fra i gradi di disegnatore principale, primo disegnatore e disegnatore secondo le proposte del Consiglio d'amministrazione.
Nello stesso modo si procedera' alla distribuzione degli attuali assistenti fra i gradi di assistente principale, primo assistente e assistente e degli attuali restauratori fra i gradi di restauratore principale, primo restauratore e restauratore. ((9))
------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 2336, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ferme le nomine ai gradi di assistente principale e di restauratore principale, gia' conferite in base all'art. 42, 2° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sono abrogate le disposizioni dell'articolo stesso per quanto riguarda l' assegnazione dei gradi di primo assistente e di primo restauratore ed al personale tecnico esecutivo del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichita', appartenente al gruppo C, vengono estese lo disposizioni contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843; relative agli archivisti ed equiparati, considerando i gradi di assistente e restauratore dell'ordinamento precedente equiparati, ai fini delle disposizioni suddette, a quello di archivista".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° dicembre 1923.
Art. 43
#Comma 1
I posti di disegnatore e di restauratore che risultassero vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo potranno, su parere del Consiglio di amministrazione, essere conferiti:
a) al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito che eserciti le funzioni di uno dei due gradi predetti e vi abbia dato prova di particolare attitudine e preparazione;
b) agli attuali assistenti che abbiano particolare attitudine alle funzioni di uno dei due gradi predetti e le abbiano effettivamente esercitate.
I posti di assistente che risultassero vacanti dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni, potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione, al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito, che presti lodevole servizio di assistente e che vi abbia particolare attitudine e preparazione.
Art. 44
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultassero vacanti nel grado di vice segretario potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti ad impiegati di ruolo o avventizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed a impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle belle arti a qualunque titolo assunti e comunque retribuiti, che disimpegnino le funzioni di segretario e che siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 22 del presente decreto.
Art. 45
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto, qualora risultino posti vacanti nei gradi di primo archivista ed archivista, tali posti potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti rispettivamente agli attuali archivisti e agli attuali applicati dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione provinciale delle antichita' e belle arti, che ne siano giudicati singolarmente meritevoli, quand'anche non abbiano l'anzianita' prescritta.
Dopo l'applicazione del precedente comma, potranno essere nominati applicati, su parere del Consiglio d'amministrazione, gli agenti subalterni dell'Amministrazione centrale o di quella provinciale delle antichita' e belle arti, che prestino servizio con funzioni d'ordine.
I posti che risulteranno vacanti nel grado di alunno d'ordine potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti al personale non di ruolo che, assunto a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale o provinciale delle antichita' e belle arti e comunque retribuito, abbia lodevolmente esercitato mansioni di ordine.
Nella prima applicazione del presente decreto e' data facolta' di derogare dalle norme che riservano un terzo dei posti vacanti nel grado di applicato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Art. 46
#Comma 1
Gli attuali primi custodi saranno collocati nello stesso grado di primo custode.
Qualora i primi custodi risultassero in esuberanza, rispetto al numero dei posti del ruolo organico, il Ministro, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, stabilira' se e quali di essi dovranno trovar collocamento nel grado di custode, conservando il titolo ed il trattamento economico del grado superiore.
Gli attuali custodi saranno collocati nel grado stesso a norma dell'articolo precedente.
Art. 47
#Comma 1
I capi sezione, primi segretari e segretari provenienti dall'Amministrazione della Real Casa e gia' inscritti nel ruolo dei segretari dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichita', sono collocati nel ruolo transitorio di cui alla tabella n. 29 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 48
#Comma 1
Gli ex amenuensi promossi archivisti a norma dell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, hanno diritto, quanto al computo del servizio precedente, allo stesso trattamento usato agli ex amanuensi nominati archivisti in base all'art. 6 del R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127.
Art. 49
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente decreto i posti di direttore, di capo tecnico e di sotto capo tecnico del Gabinetto fotografico nazionale potranno essere conferiti, su proposta del Consiglio d'amministrazione, a funzionari in servizio nell'Amministrazione delle antichita' e belle arti che abbiano dimostrata spiccata attitudine e singolare capacita' nell'esercizio delle mansioni dei gradi suddetti.
Art. 50
#Comma 1
Sono inscritti rispettivamente nel ruolo dei primi custodi ed in quello dei custodi i primi custodi giardinieri ed i custodi giardinieri, di cui all'allegato 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641.
Art. 51
#Comma 1
Per il personale inscritto nei ruoli transitori speciali creati dal R. decreto 16 maggio 1920, n. 641, ed in quelli di cui alle tabelle n. 29 dell'allegato II e n. 19 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le norme dell'art 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, saranno applicate indipendentemente dalla soppressione di posti e dalla esuberanza di personale rispetto ai posti d'organico. Il termine per l'applicazione di tale disposizione e' portato al 31 marzo 1924.
Saranno inoltre collocati a riposo o dispensati dal servizio, gli impiegati od agenti dei ruoli transitori suddetti che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Agli impiegati dispensati dal servizio o collocati a riposo ai sensi del presente articolo, sara' fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sara' corrisposta alcuna speciale indennita'.
Art. 52
#Comma 1
Gli impiegati e i funzionari del ruolo degli istituti e degli uffici di antichita' e d'arte, che si trovino temporaneamente collocati fuori ruolo, concorrono, a parita' di condizione col personale rimasto in ruolo, alle nomine ed alle promozioni ordinarie e straordinarie stabilite dal presente decreto, pur rimanendo fuori ruolo rispetto alla categoria o grado in cui vengono collocati.
Art. 53
#Comma 1
Ai custodi straordinari, ai giardinieri salariati e agli operatori del laboratorio del Gabinetto fotografico nazionale competono le indennita' di caro-viveri assegnate al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 54
#Comma 1
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali consentono in via transitoria di conferire i posti vacanti nei vari gradi al personale dell'Amministrazione delle belle arti di altro grado, il personale dei ruoli transitori speciali, di cui al precedente art. 51, e' considerato appartenente al ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichita'.
Art. 55
#Comma 1
Tutti gli impiegati di ruolo, che in base alle precedenti disposizioni transitorie faranno passaggio in altro grado, non saranno dispensati dal periodo d'esperimento eventualmente prescritto.
Non sara' ugualmente dispensato dal periodo di esperimento il personale non di ruolo che ottenga un posto di ruolo in base alle precedenti disposizioni.
Art. 56
#Comma 1
Contro i provvedimenti di assegnazione ai vari gradi disposti a norma delle precedenti disposizioni transitorie, e' ammesso ricorso in via gerarchica.
Art. 57
#Comma 1
Tutti i passaggi di categoria e le ammissioni in ruolo consentiti dalle norme transitorie del presente decreto avranno la precedenza su quelle di cui agli articoli 47 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni.
Art. 58
#Comma 1
Alla tabella n. 39 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a quella parte della tabella n. 23 dell'allegato IV al Regio decreto stesso che riguarda il personale di custodia dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichita' sono rispettivamente sostituite le tabelle A e B annesse al presente decreto.
Art. 59
#Comma 1
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e le norme della legge 27 giugno 1907, n. 386, restando in vigore soltanto l'art. 11 della legge stessa, nel quale, invece di Consiglio superiore di antichita' e belle arti, dovra' leggersi Commissione centrale delle antichita' e belle arti.
Art. 60
#Comma 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24 e' istituito nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione uno speciale capitolo con la seguente denominazione:
«Mercedi e indennita' ai custodi straordinari e ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichita', visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia».
Lo stanziamento del predetto capitolo per l'esercizio finanziario 1923-924 e' di L. 1,000,000 e sara' di 2,500,000 lire negli esercizi successivi.
Art. 61
#Comma 1
Il personale che risulti esuberante nei vari gradi in seguito all'applicazione del presente decreto sara' dispensato a norma dell'art. 48 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il termine indicato nell'articolo stesso e' differito al 31 marzo 1924. Ma al personale dispensato sara' fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sara' corrisposta alcuna speciale indennita'.
Art. 62
#Comma 1
Il presente decreto avra' effetto per la classificazione e gli stipendi dal 1° dicembre
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Gentile - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio
Atti del Governo, registro 221, foglio 63. - Granata.