Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
" 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò, di seguito denominato 'Fondò. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".
" 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
"h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".
" 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
"Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".
Art. 2
#Comma 1
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
Comma 2
"Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435. (2)
Comma 4
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:
" 5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
corrisposti dalla Presidenza della Repubblica
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: DINI