DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 6

Numero 6 Anno 1996 GU 09.01.1996 Codice 095G0005

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-14;743

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonchè in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria, conseguenti alle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare nei relativi settori;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il proseguimento della gestione finanziaria dell'ANAS fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Comma 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
" 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò, di seguito denominato 'Fondò. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:
" 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".
4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

Art. 2

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Comma 1

Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

Comma 2

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia
in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

Comma 2

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".

Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Operazioni di "Prestito titoli"

Comma 3

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonchè ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435. (2)
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461))
.

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".

Art. 8

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Comma 1

Monete commemorative o celebrative

Comma 2

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.
3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Art. 9

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Comma 1

Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa

Comma 2

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:
" 5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".

Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

Gabinetti dei Ministri

Comma 2

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.
2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Art. 12

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Comma 1

Ritenute sui compensi ed altri redditi
corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

Comma 2

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: ", nonchè della Presidenza della Repubblica".
2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le seguenti: "e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima".

Art. 13

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Comma 1

Fondi delle prefetture

Comma 2

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "di sicurezza pubblica," sono inserite le seguenti: "al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,".

Art. 14

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Comma 1

Ente "Colombo '92" in liquidazione

Art. 15

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Comma 1

Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS

Comma 2

1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1 marzo 1996.
Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1 marzo 1996.

Art. 16

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: DINI