Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una speciale aliquota d'imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori in sostituzione dell'imposta di fabbricazione istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per le vendite di cementi e di agglomeranti cementizi di cui alla tabella allegato A al presente decreto, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del nove per cento.
Il prezzo degli imballaggi, le spese di trasporto ed altre, che risultino separatamente addebitati in fattura, soggetti all'imposta generale sull'entrata, assolvono quest'ultima nella misura normale.
Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è dovuta egualmente nella misura del nove per cento per il fatto obbiettivo dell'importazione.
Art. 2
#Comma 1
L'imposta stabilita al precedente art. 1 è dovuta, nella misura del sei per cento, anche per i passaggi interni dei prodotti di cui all'annessa tabella A che hanno luogo dalla fabbrica di cementi e di agglomeranti cementizi alla fabbrica di prodotti di amiantocemento, o, comunque, di prodotti fabbricati con l'impiego di cemento e di agglomeranti cementizi.
Art. 3
#Comma 1
Per le vendite di prodotti di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita effettuata dal produttore o successivo all'importazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale.
Art. 4
#Comma 1
Gli atti economici concernenti il trasferimento di prodotti di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra produttori degli stessi prodotti sono soggetti alla normale imposta sulla entrata.
Sono egualmente soggette alla normale imposta sull'entrata le importazioni (dall'estero dei prodotti di cui all'annessa tabella A, effettuate da produttori degli stessi prodotti.
Per la rivendita dei detti prodotti da parte dei produttori acquirenti o importatori è dovuta l'imposta nella misura stabilita dal precedente art. 1.
Art. 5
#Comma 1
Le controversie silla qualificazione dei prodotti, nonchè quelle relative all'accertamento della "resistenza a pressione", agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 6
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abolita l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.
Dalla stessa data cessa di avere efficacia il decreto Ministeriale 16 marzo 1956, contenente norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 14 aprile 1956.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 21 novembre 1956
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - ANDREOTTI - MORO - ZOLI - MEDICI - ROMITA - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 68. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 68. - CARLOMAGNO