Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266.
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.
Comma 2
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."
Art. 2
#Comma 1
I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti a confezioni esportati all'estero
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
" " 664 - Cascami di cotone e cotone
rigenerato, puri o misti 5 %
" " 665 - Cotone cardato o pettinato,
escluse le ovatte 5 %.
Art. 4
#Comma 1
Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per la importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.
Art. 5
#Comma 1
L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.
Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attività da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa, nonchè da un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione comprovante che l'impresa interessata non esercita attività di produzione dei filati di cui al precedente comma.
Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione dei filati di cui al precedente art. 1 ovvero vendute ad imprese esercenti la produzione di filati di cui allo stesso art. 1, colui che utilizza o vende le predette materie prime per la filatura, è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 sulla base del prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego, ovvero sul prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante la emissione di fattura o di altro equivalente documento.
Art. 6
#Comma 1
a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35%;
b) prodotti elencati nella tabella allegato B) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dello art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,90%;
c) filati di cotone elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,50%.
In ogni caso le aliquote di cui al precedente comma vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime diverse dal cotone contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.
Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti
Art. 6-bis
#Comma 1
Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;))
Art. 7
#Comma 1
Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, una volta tanto nella misura del 2,50 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto, ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura agli altri reparti d'impiego.
Art. 8
#Comma 1
L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370, è ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, al 3,60%.
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
| | Aliquota di imposta
Numero | |---------------------------
e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio
della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti
doganale | | esportati | importati
-------------|--------------------------|--------------|------------
ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | |
|in massa: | |
| ex B. altri: | |
| ex II peli fini: | |
| a) di coniglio d'angora| (a) 3,60 | (a) 3,60
| b) di coniglio (escluso| |
|il coniglio d'angora), le-| |
|pre, castoro, nutria e to-| |
|po muschiato..............| (a) 3,60 | (a) 3,60
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.))
Art. 9
Comma 1
Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.))
Art. 9-bis
Comma 1
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti"))
Art. 9-ter
Comma 1
"a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento))
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
I) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:
Comma 2
b) piu di 250 fino a 610 metri............... " 3
c) " " 610 " " 890 " ................ " 4
d) " " 890 " " 1.990 " ................ " 5
e) " " 1.990 " " 3.100 " ................ " 7
f) " " 3.100 " " 3.900 " ................ " 14
g) " " 3.900 " " 8.000 " ................ " 31
h) " " 8.000 " " 12.000 " ................ " 52
i) " " 12.000 " " 28.000 " ................ " 82
l) " " 2.000 " " 35.000 " ................ " 138
m) " " 35.000 " " 50.000 " ................ " 198
n) oltre 50.000 metri............................. " 285
Comma 3
II) per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 7.
Art. 12
#Comma 1
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente superiore a 20 e a 40 micron, nelle seguenti misure:
per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:
Comma 2
b) piu di 150 grammi fino a 170 grammi............ " 75
c) " " 170 " " " 200 " ............ " 57
d) " " 200 " " " 250 " ............ " 40
e) " " 250 " " " 300 " ............ " 30
f) oltre 300 grammi .............................. " 20
Comma 3
Art. 13
#Comma 1
"Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore superiore rispettivamente a 50 e a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 800 giri per metro, nelle seguenti misure:
Per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:
Comma 2
b) piu di 1000 fino a 1450 grammi................. " 14
c) " " 1450 " " 3000 " ................. " 12
d) " " 3000 " " 4400 " ................. " 8
e) " " 4400 " " 5800 " ................. " 6
f) oltre 5800 grammi.............................. " 5
Comma 3
Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi H) ed L) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349".
Art. 14
#Comma 1
L'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue:
"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.
Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.
È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.
Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni".
Art. 15
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10% dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza".
Art. 16
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:
"I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;
c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente".
Art. 17
#Comma 1
"H) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:
Comma 2
b) gr. 11 fino a 30 gr............................ " 149
c) piu di 30 gr. fino a 45 gr.................... " 112
d) " " 45 " " " 150 " .................... " 91
e) " " 150 " " " 170 " .................... " 78
f) " " 170 " " " 200 " .................... " 60
g) " " 200 " " " 450 " .................... " 42
h) " " 450 "................................... " 23".
Art. 18
#Comma 1
È soppresso il disposto con l'art. 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24.
Art. 19
#Comma 1
I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le rispettive misure stabilite per l'anno 1968.
Art. 20
#Comma 1
a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, esportate all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a), esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a), esportate all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21
#Comma 1
La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- PRETI - TANASSI -
V. COLOMBO
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1969
Atti del Governo registro n. 227 foglio n. 108 - GRECO