Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonchè dei finanziamenti accordati
Art. 2
#Comma 1
Fino al 31 dicembre 1977 i cespiti delegabili potranno essere impegnati, sino alla concorrenza di importi di spesa già deliberati e non concretati in mutuo, a garanzia di mutui destinati esclusivamente ad opere pubbliche obbligatorie, con priorità per quelle indicate dall'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492))
I mutui sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna di cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare dell'esposizione dell'ente locale nei confronti
L'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del presente articolo avrà inizio dal 1° gennaio 1978.
Il riscontro di legittimità della Corte dei conti su provvedimenti di concessione e sugli ordini di consegni delle cartelle è successivo.
Art. 3
#Comma 1
La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti di verificarne la concordanza con le attestazioni rilasciate dagli enti locali a sensi del precedente art. 2.
Art. 4
#Comma 1
La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.
La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento.
I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Art. 5
#Comma 1
Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, limitatamente alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio, alla data del 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui al precedente comma.
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle province deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni ad integrazione dei disavanzi per l'anno 1977, fino all'ammontare del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo dell'anno precedente o, in mancanza, di quello autorizzato a copertura del bilancio 1975
Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno concesse sulla base della domanda dell'ente locale, corredata da copia del decreto del Ministro per l'interno di autorizzazione a contrarre il mutuo a copertura del disavanzo economico, per l'ultimo esercizio approvato.
Le anticipazioni di cui al presente articolo sono concesse, al saggio di interesse del 15 per cento, e saranno somministrate in quattro rate trimestrali anticipate.
Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sui mandati di pagamento è successivo.
Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
Art. 7
#Comma 1
Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.
Art. 8
#Comma 1
A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni
A decorrere dal 1977, nei contratti di tesoreria, ancorchè stipulati, è fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente))
Art. 9
#Comma 1
Per l'anno 1977 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi o le conferme in servizio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della legge di conversione, purchè siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale.
Nell'anno 1977 le province, i comuni o i loro consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico già in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I concorsi per l'assunzione del personale deliberati prima della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si intendono validi nei limiti di cui al primo comma del presente articolo))
Art. 9-bis
#Comma 1
Il piano di cui al comma precedente deve essere realizzato prioritariamente mediante la mobilità del personale dipendente dall'ente locale e dalle sue aziende speciali.))
Art. 9-ter
#Comma 1
Art. 9-quater
#Comma 1
Art. 9-quinquies
#Comma 1
I risultati del censimento 1971 avranno invece effetto per la determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977.))
Art. 9-sexies
#Comma 1
Art. 9-septies
#Comma 1
Art. 9-octies
#Comma 1
"I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle gestioni annesse, sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato e per due decimi in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima; la eventuale eccedenza negativa resta a carico del bilancio dello Stato".
Nei confronti della Cassa per la formazione della proprietà contadina e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la norma di cui al precedente comma avrà applicazione a decorrere dall'esercizio 1978.
Il primo comma dell'articolo 253 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva degli interessi del fondo stesso e di due decimi degli utili netti, determinati ai sensi dell'articolo precedente "))
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 5