Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.170 unità.
Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva è aumentato di 2.000 unità.
Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 550 unità di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.
Art. 2
#Comma 1
Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto e a quelli che risultano vacanti alla data del presente decreto, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che a tal fine rimangono aperte per due anni dalla data del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.
Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.
Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.
Art. 4
#Comma 1
Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.
In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.
Art. 5
#Comma 1
La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.
Art. 6
#Comma 1
I posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta, nel termine fissato dall'amministrazione, la quale stabilisce, altresì, con suo provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il numero dei posti da conferire nei rispettivi distretti, fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione.
A tal fine l'amministrazione predispone una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda, sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali di ciascuno.
Art. 7
#Comma 1
Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.
Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.
Art. 8
#Comma 1
Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.
Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.
Art. 8-bis
#Comma 1
La composizione della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente è disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che, alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo))
Art. 8-ter
Comma 1
"Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.
Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.
A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero"))
Art. 9
#Comma 1
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.
Al personale assunto a seguito di concorsi distrettuali di cui al primo comma dell'art. 8 si applica la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 10
#Comma 1
I posti previsti in aumento e quelli vacanti alla data del presente decreto nel ruolo della carriera ausiliaria, sono conferiti agli idonei nei concorsi indetti con decreti ministeriali 29 e 30 ottobre 1975. I vincitori e gli idonei del concorso indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1975 possono essere destinati anche in distretti diversi da quelli indicati nel bando, con vincolo di permanenza di cinque anni nel distretto di assegnazione.
Art. 11
#Comma 1
Nella prima attuazione del presente decreto e salva in ogni caso la possibilità di nuova determinazione delle piante organiche da effettuare in conformità delle vigenti disposizioni, sono assegnati a ciascun distretto di corte di appello i contingenti di personale indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'assegnazione temporanea dei posti di organico agli uffici giudiziari del distretto è disposta, entro venti giorni dalla data del presente decreto, dal presidente della corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, su proposta del consiglio giudiziario che sentirà i dirigenti la cancelleria della corte d'appello e la segreteria della procura generale nonchè le rappresentanze sindacali locali del personale maggiormente rappresentative.
Nell'assegnazione del personale devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze dei tribunali e delle procure, specialmente dei grandi centri urbani.
All'assegnazione di posti agli uffici della provincia di Bolzano si provvede con la procedura prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Le dotazioni organiche previste dalle tabelle C e D allegate alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per il personale del ruolo degli educatori per adulti e degli assi stenti sociali per adulti della carriera di concetto sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle F e G allegate al presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Il quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, è sostituito dal seguente:
"Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri".
Art. 15
#Comma 1
È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo organico degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Il personale del ruolo predetto è destinato a prestare servizio presso i centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i centri diagnostici, le infermerie degli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e le case di cura e di custodia con le mansioni previste dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965 n. 1103.
Art. 16
#Comma 1
La dotazione organica e le qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo sono quelle stabilite dalla tabella H allegata al presente decreto.
Art. 17
#Comma 1
Per l'accesso al ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
Al ruolo si accede mediante pubblico concorso per esame.
Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso.
Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito con bando di concorso.
Art. 18
#Comma 1
Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono conferiti mediante inquadramento del personale militare del Corpo degli agenti di custodia che svolga, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di tecnico di radiologia e che, anche se sprovvisto del titolo di studio indicato nell'art. 17 del presente decreto, sia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di radiologia.
L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande provvede il Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.
Il personale predetto, all'atto dell'inquadramento è nominato:
alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia per le guardie in rafferma ed in servizio continuativo;
alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di appuntato e di vice brigadiere;
alla terza classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di brigadiere;
alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo ordinario;
alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo capo;
alla qualifica di assistente tecnico capo di radiologia per i militari con il grado di maresciallo maggiore e maresciallo scelto.
Art. 19
#Comma 1
Il servizio di custodia e sorveglianza, all'interno degli istituti femminili di prevenzione e di pena e delle sezioni per donne, è svolto dal personale operaio femminile dell'amministrazione penitenziaria che assume le qualifiche di "vigilatrice penitenziaria", "vigilatrice penitenziaria superiore" e "vigilatrice penitenziaria capo".
Le relative attribuzioni saranno specificate con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.
Detto personale ha l'obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme prevista da apposito decreto ministeriale.
Art. 20
#Comma 1
La nomina a vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato femminile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso pubblico ai sensi della legge 13 maggio 1975, n. 157.
Art. 21
#Comma 1
La nomina a vigilatrice penitenziaria superiore nel ruolo del personale operaio femminile specializzato degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso per esame riservato alle vigilatrici penitenziarie che abbiano svolto, per almeno 5 anni, effettivo servizio di sorveglianza e custodia delle detenute od internate e che siano in possesso del titolo di studio di licenza media e degli altri requisiti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno stabiliti dai relativi bandi di concorso.
Il concorso, cui le candidate sono ammesse previo rapporto favorevole della direzione degli istituti presso cui prestano servizio, consiste in una prova scritta ed un colloquio intesi ad accertare l'idoneità all'espletamento dei compiti di cui all'emanando regolamento.
Art. 22
#Comma 1
La nomina a vigilatrice penitenziaria capo nel ruolo del personale dei capi operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è conferita mediante scrutinio per merito e a norma del l'art. 9 della legge 13 maggio 1975, n. 157.
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Le vigilatrici penitenziarie superiori e le vigilatrici penitenziarie capo sono assegnate negli istituti di cui all'allegata tabella I.
In relazione alle esigenze di servizio, tale tabella può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Negli istituti non previsti dalla suddetta tabella le vigilatrici penitenziarie operano alle dirette dipendenze del direttore, che, per l'organizzazione dei relativi servizi, si avvale dell'opera del maresciallo degli agenti di custodia.
Art. 25
#Comma 1
Il personale di cui all'art. 19, nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia delle detenute ed internate, ha i poteri riconosciuti dalle vigenti disposizioni al personale militare di custodia.
Art. 26
#Comma 1
Negli istituti di prevenzione e di pena nei quali il servizio di custodia e sorveglianza delle detenute ed internate è affidato alle suore, l'assegnazione di vigilatrici penitenziarie superiori e di vigilatrici penitenziarie capo non avrà luogo fino a quando il predetto servizio continuerà ad essere assicurato dal personale religioso.
Fino a quando non saranno espletati gli scrutini, le mansioni di vigilatrice penitenziaria capo possono essere attribuite, temporaneamente e con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, alla vigilatrice penitenziaria superiore che sia ritenuta la più idonea a giudizio del direttore dell'istituto.
Art. 26-bis
#Comma 1
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dei concorsi di cui all'articolo 30 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 614))
Art. 27
#Comma 1
Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale))
Art. 30
#Comma 1
L'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1979 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 31
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 18.881.500.000 in ragione di anno, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stesso stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
COSSIGA - MORLINO -
PANDOLFI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 14