Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 71/118/C.E.E. del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/C.E.E. del 10 luglio 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967 ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979;
Vista la direttiva n. 81/578/C.E.E. del 21 luglio 1981, con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;
Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. del ((19)) luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/C.E.E., con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonchè regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;
Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente sino al 31 marzo 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 15 agosto 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1984.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ALTISSIMO - MARCORA - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 24
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 24