DECRETO-LEGGE

D.L. 373/1984 - DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 373

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 373

Numero 373 Anno 1984 GU 25.07.1984 Codice 084U0373

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

(1) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L.
9.177 a L. 10.000 e da L. 10.765 a L. 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
(2) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 3.298 a L. 3.558, da L. 3.937 a L. 4.250 e da L. 12.252 a L. 13.242 per quintale.
(3) Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
(4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
(5) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riservati al bilancio dello Stato.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - VISENTINI - GORIA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 37