Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia ed in particolare dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;
Considerato che le indilazionabili esigenze di funzionamento dei citati uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non consentono di attendere l'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870 del 1986, ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unità di personale in tempi estremamente ridotti;
Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso alle liste di collocamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.
Art. 2
#Comma 1
1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono così ripartite:
e) quarantacinque unità della ex carriera esecutiva (4a qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;
f) quindici unità della ex carriera ausiliaria (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;
g) quindici operai comuni (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.
((a) n. 35 unità in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a compiti della ex carriera direttiva tecnica;
b) n. 15 unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa;
c) n. 50 unità in possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica;
d) n. 25 unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa))
;
b) n. 15 unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa;
c) n. 50 unità in possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica;
d) n. 25 unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa))
e) quarantacinque unità della ex carriera esecutiva (4a qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;
f) quindici unità della ex carriera ausiliaria (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;
g) quindici operai comuni (2a qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.
Art. 3
#Comma 1
1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1 dicembre 1987, n. 870, e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.
Comma 2
Art. 4.
1. Le unita' di personale da assumere in soprannumero sono
assegnate ai vari uffici periferici della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella regione
Lombardia, sulla base della seguente ripartizione:
---->
Comma 3
Comma 4
<----
Art. 5
#Comma 1
((
1. Il personale di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 2 è assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 è ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1.
L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.
L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.
5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.
8. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneità di cui all'articolo 6.
9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444))
Art. 6
#Comma 1
1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi
((dei commi 5 e 6 dell'articolo 5))
del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneità le cui modalità sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Il mancato superamento dell'esame di idoneità, di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalità previste
((dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5))
. In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto.
3. Al personale
((assunto in base al presente decreto))
che avrà superato l'esame di idoneità si applica l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio.
Art. 7
#Comma 1
1. I concorsi di attuazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986, si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o più prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.
Art. 8
#Comma 1
1. Il personale assunto
((in ruolo))
ai sensi del presente decreto deve permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 8 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.
Art. 9
#Comma 1
1. È aumentata da L. 10.000 a L. 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, per le operazioni di cui al punto 3) relative a visite e prove di veicoli prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.
Art. 10
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 milioni per l'anno 1990, si provvede per gli anni 1988 e successivi con il maggiore gettito di cui all'articolo 9.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
GAVA, Ministro dell'interno
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 7
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
GAVA, Ministro dell'interno
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 7