DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 231

Numero 231 Anno 1989 GU 15.06.1989 Codice 089G0304

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
(( nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino ))
, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze
(( e le procedure ))
previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli.
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286))
.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni
(( abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica ))
, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286))
.
3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286 ))
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Art. 4

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Comma 1

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989.
((2))
2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 maggio 1990, n. 128, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 marzo 1990."
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."

Art. 5

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Comma 1

1.
(( Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute ))
che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-88 riconosciute dal competente organo regionale.
2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286 ))
.

Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere
(( anche parzialmente ))
l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, comma 1, concedono
(( . .
. ))
, per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'
(( irrigazione ))
.
2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi
(( nel limite del 90 per cento ))
dell'importo del minor gettito conseguito.
3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286))
.

Art. 7-bis

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Art. 7-ter

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Comma 1

((
1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.
))

Art. 7-quater

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Comma 1

(( 1. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonchè il comune di appartenenza ))

Art. 8

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Comma 1

((
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7-bis e 7-ter del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
3. In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato.
4. Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Art. 9

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI