DECRETO-LEGGE

D.L. 10/1989 - DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1989, n. 10

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1989, n. 10

Numero 10 Anno 1989 GU 24.01.1989 Codice 089G0037

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed a stabilire i criteri per la copertura dei posti previsti in aumento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, di millecinquecento unità.
2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.

Art. 2

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Comma 1

1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede secondo le procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
(( È data precedenza ai dipendenti in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, anche se non risultanti in esubero nell'amministrazione di provenienza))
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2. Al personale trasferito con il processo di mobilità per la copertura dei posti di cui al comma 1, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. Allo stesso personale spetta inoltre l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.
3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo dovrà frequentare un apposito corso di riqualificazione organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi.
4. I posti non coperti con le modalità di cui al presente articolo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3.
5. Le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, si applicano con carattere di generalità anche al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè al personale educativo delle istituzioni educative statali, purchè nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia una situazione di soprannumerarietà.

Art. 3

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Comma 1

1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici
(( . . . ))
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2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità maturata nel ruolo organico di provenienza.
L'interessato può presentare domande per non più di due distretti, indicando in entrambe l'ordine di preferenza.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei certificati indicati nel comma 1, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate, a livello distrettuale, di formare le graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.
((4. Per la copertura degli eventuali posti residui all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ricorso ai candidati dichiarati idonei compresi nelle graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, secondo le procedure di cui alla legge 26 aprile 1985, n. 162))
5. Alla copertura delle vacanze nella dotazione organica del personale già appartenente al ruolo dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Art. 4

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Comma 1

1. Al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo - quarta qualifica funzionale, di duemilacinquecento unità.
2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

Art. 5

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Comma 1

1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:
a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7, della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
(( 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a))

Art. 6

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 46.000 milioni per l'anno 1989, in lire 70.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI