DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1993, n. 78

Numero 78 Anno 1993 GU 25.03.1993 Codice 093G0147

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da densità occupazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonchè la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:
a)
(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 17 GENNAIO 2001, N. 65 ))
;
b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;
c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 15 GENNAIO 2001, N. 54;
e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;
b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VITALONE, Ministro del commercio
con l'estero
BARUCCI, Ministro del tesoro
ANDREATTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DIANA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: CONSO