DECRETO-LEGGE

D.L. 356/1994 - DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356

Numero 356 Anno 1994 GU 11.06.1994 Codice 094G0430

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1 gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2

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Comma 1

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 3

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Comma 1

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI