DECRETO-LEGGE

D.L. 480/1999 - DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480

DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480

Numero 480 Anno 1999 GU 18.12.1999 Codice 099G0555

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, recante norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai, e in particolare l'articolo 1, che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della stessa legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente all'entrata in vigore della citata legge;
Visto il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato il menzionato articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;
Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rivelati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che per effetto di tali difficoltà si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte, con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Comma 1

L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:
(( Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000. ))

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto