Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economicofinanziaria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. (1) (2) (4) (5) (6) (5)
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. (1) (2) (4) (5) (6) (5)
((8))
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministroo dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167.
3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.
4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 29 ottobre 1999 (in G.U. 30/10/1999, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "1. Le variazioni di accisa previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, per la benzina, per la benzina senza piombo, per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 1 novembre 1999 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di benzine e di gasolio giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.
2. Gli esercenti di cui al comma 1, al fine di ottenere il rimborso relativo alle variazioni di accisa ivi indicate, devono presentare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio, entro trenta giorni dal 1 novembre 1999, apposita istanza in triplice esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data.
3. Il rimborso dell'accisa è concesso mediante accredito secondo la procedura di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 29 dicembre 1999 (in G.U. 31/12/1999, n. 306) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella misura ivi fissata.
2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.090.462 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 751.564 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 65,12 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo".
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 29/02/2000, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, a decorrere dal 1o marzo e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.086.295 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.015.819 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 747.397 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.397 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (G.P.L.):
usati come carburante: L. 518.062 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 333.694 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 9,89 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986: L. 75,47 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 141,57 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 324,46 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 63,73 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 229,41 per metro cubo".
Comma 5
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 17 marzo 2000 (in G.U. 23/03/2000, n. 69) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.077.962 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 739.064 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 739.064 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come caburante: L. 509.729 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 324.603 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 72,44 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 138,79 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 321,68 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 60,95 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 226,63 per metro cubo".
Comma 6
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 26 maggio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 30 giugno 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000".
Comma 7
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AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 27 settembre 2000 (in G.U. 30/09/2000, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000".
Art. 2
#Comma 1
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni
((sessanta))
.
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
((
2-bis. Gli impianti di cui la comma 2 nonchè quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente: "6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti))
((le compagnie petrolifere))
((obbligate))
((che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000))
Art. 2-bis
#Comma 1
((1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.
5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonchè quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".
6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)).
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.
5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonchè quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".
6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)).
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto