DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167

Numero 167 Anno 2000 GU 22.06.2000 Codice 000G0218

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

((1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto"))

Art. 2

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Comma 1

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.
((2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi" , le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi"))

Art. 2-bis

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Art. 3

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Comma 1

((
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167"))

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino