DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335

Numero 335 Anno 2000 GU 21.11.2000 Codice 000G0389

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinchè sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
((4))
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

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Comma 1

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere,
(( con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione))
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Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino