Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread
1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti percentuali.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.
Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) l'ammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6;
5) l'attestazione da parte dell'Autorità competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.
La garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
sull'erogazione di liquidità di emergenza
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
di aiuti di Stato
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nè quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'articolo 20.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto))
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede