Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) la data di costituzione del vincolo;
2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonchè numeri 3) e 4) quando applicabili
2) la durata della società;
3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonchè
4) gli eventuali limiti all'emissione
5) il depositario;
1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;
2) la denominazione e la tipologia del fondo;
3) la data di istituzione del fondo e la durata;
4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonchè
5) il valore nominale delle quote, ove presente;
6) il depositario;
7) i termini e le condizioni dell'emissione.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
L'autorizzazione
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;
2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 26-bis
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale"))
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
2) sui responsabili del registro significativi.
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
1) di solidi dispositivi di governo societario;
2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;
3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e
4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);
1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;
2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;
3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonchè alle sue dimensioni;
4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;
2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9,
2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonchè le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1,
4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio