Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, e a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI Capo I Oggetto e definizioni
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114.
Comma 3
Titolo II - AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI Capo I Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità
Art. 3
#Comma 1
Autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo quanto disposto dal presente articolo e dalle altre disposizioni del presente decreto.
La Consob e' l'autorita' competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo IV del presente titolo.
La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti ai sensi del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo II del presente titolo.
La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 35, lettera b), del medesimo regolamento.
La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo V del presente titolo.
La Consob e' l'autorita' competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo VI del presente titolo.
Art. 4
#Comma 1
Poteri generali di vigilanza e di indagine
Comma 2
Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonche' dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all'articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative.
In relazione ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia e la Consob esercitano le rispettive funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e del presente decreto, restano fermi i poteri attribuiti alle citate autorita' e ad altre autorita' competenti dal TUF, dal TUB e dalle ulteriori disposizioni di legge applicabili.
Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono procedere anche ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.
La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di token collegati ad attivita' abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento e la custodia delle attivita' di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attivita', nonche' di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attivita' e gli emittenti di token collegati ad attivita' abbiano esternalizzato funzioni aziendali.
Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114, le ispezioni presso soggetti diversi dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attivita', dall'emittente di un token collegato ad attivita' o di un token di moneta elettronica, dal prestatore di servizi per le cripto-attivita', nonche' diversi da quelli di cui al comma 4, sono svolte previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Nel caso di audizioni personali viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera b), qualora l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attivita' o l'emittente di un token collegato ad attivita' o di un token di moneta elettronica oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro un grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi.
L'Autorita' che ha imposto la comunicazione, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia possono, secondo le rispettive competenze, incaricare revisori legali, societa' di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto quando sussistono particolari necessita'. In caso di particolari necessita', la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere a revisori o esperti lo svolgimento di specifiche verifiche concernenti l'affidabilita' dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della complessita' e rischiosita' degli stessi. Le relative spese sono poste a carico del soggetto destinatario della verifica.
Per il conferimento dell'incarico l'Autorita' procedente tiene conto della professionalita', dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori o esperti, nonche' delle esigenze di contenimento dei costi per il soggetto destinatario della verifica. Il soggetto incaricato agisce in veste di pubblico ufficiale ed e' vincolato dal segreto d'ufficio.
Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) 2023/1114, tra i soggetti terzi a cui richiedere l'attuazione delle misure ivi indicate sono ricompresi anche: i gestori di registri di dominio, i fornitori di connettivita' alla rete internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, gli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi di cloud computing, motori di ricerca, social network e interfacce on-line, i sistemi per la distribuzione di applicazioni informatiche per dispositivi fissi e mobili.
Art. 5
#Comma 1
Poteri regolamentari
Comma 2
La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza, nonche' delle disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, comma 2, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob sentita la Banca d'Italia. La Consob acquisisce l'intesa della Banca di Italia sui profili di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e f), e all'articolo 17, comma 2, lettera c), del presente decreto.
Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 2, e 17, comma 3, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b), d) e f), e all'articolo 17, comma 3, lettera d), del presente decreto.
Nelle materie di cui all'articolo 17, comma 5, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob.
Art. 6
#Comma 1
Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE
Comma 2
La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita', degli emittenti di token collegati ad attivita', nonche' dei prestatori di servizi per le cripto-attivita', sentita l'altra autorita'.
Art. 7
#Comma 1
Esposti
Comma 2
La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114.
Art. 8
#Comma 1
Poteri di intervento sui prodotti
Comma 2
La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.
La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l'altra autorita', sui token collegati ad attivita' e sulle cripto-attivita' diverse dai token collegati ad attivita' o dai token di moneta elettronica.
Ai fini del comma 2, la Consob e' competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrita' dei mercati delle cripto-attivita' e la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.
Art. 9
#Comma 1
Cooperazione tra autorita'
La Banca d'Italia e la Consob cooperano ed esercitano i poteri loro attribuiti dal presente decreto in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, provvedono in merito alle raccomandazioni delle autorita' europee concernenti le materie disciplinate dal presente decreto, anche tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto, operano in modo coordinato anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114.
Per la finalita' di cui al comma 1, nel rispetto della reciproca indipendenza, la Banca d'Italia e la Consob individuano forme di coordinamento operativo e informativo e specificano, se del caso, gli ambiti e le modalita' di esercizio dei rispettivi poteri, ivi inclusi quelli di intervento di cui all'articolo 8 del presente decreto, tramite protocolli d'intesa, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ove rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. I protocolli d'intesa sono resi pubblici.
Le citate autorita' individuano forme di coordinamento operativo e informativo con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) tramite protocolli d'intesa, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.
La Banca d'Italia e la Consob, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 10, individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 10
#Comma 1
Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri
La Consob e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' bancaria europea (ABE) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
La Banca d'Italia e' competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non e' l'euro.
Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.
Comma 2
Capo II - Token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività
Art. 11
#Comma 1
Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attivita'
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' da parte degli emittenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai fini del presente comma, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di competenza, incluso sul parere giuridico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2023/1114.
La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 la notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e dispone dei poteri previsti dal medesimo articolo. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale notifica alla Consob. Restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attivita' emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attivita' modificati ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' da parte delle SIM diverse da quelle di classe 1, e revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di moneta elettronica all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
Art. 12
#Comma 1
Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attivita' e compiti relativi ai token collegati ad attivita' significativi
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attivita'.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attivita' e agli emittenti di token collegati ad attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad approvare il piano di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attivita' nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a limitare l'importo di un token collegato ad attivita' da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attivita' nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
Se vi e' fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attivita' in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attivita' diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attivita', si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB.
La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorita' competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attivita' come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attivita' come significativi all'ABE, alla BCE nonche', nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.
Art. 13
#Comma 1
Emittenti di token collegati ad attivita' esentati
Gli emittenti di token collegati ad attivita' indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 notificano alla Banca d'Italia e alla Consob il white paper sulle cripto-attivita' di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento.
Comma 2
Capo III - Token di moneta elettronica
Art. 14
#Comma 1
Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica
Comma 2
Ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della direttiva 2009/110/CE contenuti nel titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 si intendono riferiti alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione.
Ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1, del TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.
Agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonche' le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.
Agli emittenti di token di moneta elettronica si applica l'articolo 20 del presente decreto, per quanto compatibile.
In caso di fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un token di moneta elettronica ovvero, in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, si applica quanto previsto dall'articolo 132-bis del TUB.
Comma 3
Capo IV - Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Art. 15
#Comma 1
Poteri
Comma 2
Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Nell'esercizio dei propri poteri la Consob puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.
Comma 3
Capo V - Prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 16
#Comma 1
Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'
La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai gestori di mercati regolamentati e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dalle banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle societa' di gestione del risparmio. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-quinquies.1, comma 5, e dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo decreto. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
Art. 17
#Comma 1
Vigilanza sui servizi per le cripto-attivita' e relativi prestatori
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attivita' e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalita' e le attribuzioni della parte III del TUF.
La vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attivita', da chiunque svolta, nonche' sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione e' attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF.
La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114, secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attivita' diversi da societa' di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.
Se vi e' fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attivita' in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Comma 2
Capo VI - Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
Art. 18
#Comma 1
Poteri
Comma 2
In qualita' di autorita' competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob esercita i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonche' gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF, secondo le modalita' ivi stabilite.
Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.
Comma 3
Titolo III - DISPOSIZIONI SPECIALI Capo I Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività Sezione I Separazione patrimoniale e patrimoni destinati
Art. 19
#Comma 1
Separazione patrimoniale della riserva di attivita'
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, la riserva di attivita' di un token collegato ad attivita' prevista dall'articolo 36 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' in cui essa e' investita ai sensi del citato articolo 38, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di token collegati ad attivita', nonche' da ciascuna riserva di attivita' di altri token collegati ad attivita' e dalle attivita' in cui essa e' investita.
L'emittente di token collegati ad attivita' non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attivita' fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1114.
Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori del depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di token collegati ad attivita' sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento. Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti dell'emittente di token collegati ad attivita'.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 e' destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento, nonche' di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di token collegato ad attivita', il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' e' soddisfatto mediante la liquidazione delle attivita' incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalita' previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili. In caso di incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio. Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di token collegati ad attivita' concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente.
Il presente articolo si applica anche alla riserva di attivita' di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
Comma 2
Sezione II - Piani di rimborso e di risanamento
Art. 20
#Comma 1
Piano di rimborso
Comma 2
Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato al di fuori di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, gli emittenti di token collegati ad attivita' nominano uno o piu' liquidatori per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attivita' oggetto del piano medesimo. La nomina dei liquidatori, comunque avvenuta, nonche' le sue modificazioni, devono essere iscritte, a cura degli emittenti di token collegati ad attivita', nel registro delle imprese.
I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalita' ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.
La loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori.
I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorita' competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso.
Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114, non si svolge con speditezza e in modo regolare o i liquidatori di cui al comma 1 non soddisfano i requisiti di cui al primo periodo del comma 2, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, determinandone il relativo compenso a carico della societa'. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del TUB.
Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attivita' e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta.
Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, i commissari o i liquidatori di tali procedure provvedono alla sua attuazione in quanto compatibile con le procedure stesse.
Art. 21
#Comma 1
Sospensione dei rimborsi
Comma 2
La sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 non costituisce stato d'insolvenza.
Comma 3
Sezione III - Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività
Art. 22
#Comma 1
Liquidazione volontaria
Comma 2
Agli emittenti specializzati di token collegati ad attivita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della societa' in liquidazione restano, altresi', fermi i poteri delle autorita' competenti previsti nel presente decreto.
Art. 23
#Comma 1
Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, sentita la Consob e, se del caso, l'ABE, puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo di emittenti specializzati di token collegati ad attivita', al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 24, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attivita' per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 24, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Art. 24
#Comma 1
Amministrazione straordinaria
Comma 2
La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del TUB, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai possessori di cripto-attivita' in luogo dei depositanti, emittenti specializzati di token collegati ad attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro. In deroga all'articolo 71, comma 5, del TUB, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.
Comma 3
Capo II - Disposizioni speciali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività Sezione I Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 26
#Comma 1
Separazione patrimoniale
Comma 2
Ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114, nella prestazione dei servizi per le cripto-attivita' e accessori, le cripto-attivita' e i fondi dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi per le cripto-attivita' e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
Per le cripto-attivita' e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o del depositario.
I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attivita' di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.
Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attivita' si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.
Art. 27
#Comma 1
Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attivita' nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'
Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attivita', i clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attivita' sono equiparati a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attivita', ivi incluse le chiavi crittografiche private.
Comma 2
Sezione II - Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività
Art. 28
#Comma 1
Liquidazione volontaria
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2023/1114, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della societa' in liquidazione restano, altresi', fermi i poteri delle autorita' competenti previsti nel presente decreto.
Art. 29
#Comma 1
Disciplina della crisi
Comma 2
Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall'articolo 27 del presente decreto.
Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attivita' autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1.
Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attivita' autorizzate ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali, si applica la disciplina delle crisi prevista dal capo I, sezione III.
Comma 3
Titolo IV - SANZIONI Capo I Sanzioni penali
Comma 4
Capo II - Sanzioni amministrative
Art. 31
#Comma 1
Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114
Comma 2
Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114, dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114.
Art. 32
#Comma 1
Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114
Comma 2
Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, in caso di inosservanza degli articoli da 88 a 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, la Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b), c), d) e f), del regolamento (UE) 2023/1114.
Art. 33
#Comma 1
Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Comma 2
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 90 o di manipolazione del mercato di cui all'articolo 91 del citato regolamento.
Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114 chi dimostri di avere agito per motivi legittimi.
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
Art. 34
#Comma 1
Responsabilita' dell'ente
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 36
#Comma 1
Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114
Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli articoli 31, commi 1, lettera b), e 3, 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e 35, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei possessori di cripto-attivita' o per la tutela della stabilita' finanziaria, l'integrita' dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 31, commi 1, lettera b), e 3, del presente decreto in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attivita'.
In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e dagli articoli 33 e 34, del presente decreto in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o di qualsiasi altra persona fisica responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attivita', nonche' l'interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di cripto-attivita' per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 37
#Comma 1
Applicazione delle sanzioni amministrative
Comma 2
Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.
La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.
Art. 37-bis
#Comma 1
(( (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). ))
Comma 2
((In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.))
((In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo.))
((Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;
b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.))
((Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente.))
((Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))
((Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.))
((Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.))
Comma 3
Titolo V - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Capo I Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 39
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Comma 2
La disciplina del TUF avente a oggetto i prodotti finanziari non si applica alle cripto-attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.
Comma 3
Capo II - Ulteriori modifiche alla disciplina di settore
Art. 40
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Comma 2
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB continua a conservare i dati ricevuti ai sensi delle medesime disposizioni secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e relative disposizioni di attuazione fino al termine ivi indicato.
Art. 41
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Comma 2
Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Art. 42
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Comma 2
All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.».
Art. 43
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, alla lettera c), dopo le parole: «gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, gli emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114
».
Comma 3
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali Capo I Disposizioni transitorie
Art. 45
#Comma 1
Regime transitorio
Comma 2
I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data e' anteriore.
I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. ((Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013)).
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Analoga comunicazione e' resa in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto.
L'autorita' di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 dicembre 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia o in altro Stato membro.
I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 30 settembre 2025. Essi specificano che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operativita', l'attivita' svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114.
L'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025.
In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Comma 3
Capo II - Disposizioni finali
Art. 46
#Comma 1
Attivita' monitoraggio
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto. All'interno del rapporto le suddette autorita' indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, anche le criticita' riscontrate dalle autorita' medesime e dai soggetti interessati e gli interventi normativi che si rendono necessari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal rapporto di cui al primo periodo, trasmette alle Camere una relazione.
Art. 47
#Comma 1
Clausola di invarianza
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 48
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
Resta ferma l'applicazione dei titoli II, V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 a decorrere dal 30 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 149, paragrafo 2, del medesimo regolamento.