DECRETO-LEGGE

D.L. 153/2026 - DECRETO-LEGGE 26 agosto 2026, n. 153

DECRETO-LEGGE 26 agosto 2026, n. 153

Numero 153 Anno 2026 GU 26.08.2026 Codice 26G00173

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

Comma 2

1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, le parole: «364,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «386,2 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 2

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Comma 1

Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici

Comma 2

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonchè di energia elettrica.
3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.
8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.
11. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:
«Articolo 55-bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione.
Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonchè di energia elettrica.
3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.
8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.».
12. Il versamento di cui al presente articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
13. Il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale

Comma 2

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 2 e per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.».
4. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Castelrotto, addì 26 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio