Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»
1.
Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 244:
1) al comma 3, le parole: «al comma 2 e' comunque» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 e' adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio»;
2) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 e' adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo e' fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b)
all'articolo 252, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.»;
c)
all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.
2.
All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: «Agli interventi» sono inserite le seguenti: «di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' agli interventi».
3.
Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
4.
Per le finalita' di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030,
5.
Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilita' speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3.
Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.
6.
Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
a)
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;
b)
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.
7.
Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.