DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (20G00061)

Numero 43 Anno 2020 GU 08.06.2020 Codice 20G00061

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1) navi militari e da trasporto truppe;
2) navi a vela;
3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
5) navi in legno di costruzione primitiva;
6) navi tradizionali;
7) unita' da diporto;
8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
9) unita' di servizio off-shore;
10) imbarcazioni di servizio;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1) unita' militari e da trasporto truppe;
2) unita' da diporto;
3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
4) unita' di servizio off-shore.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri). - 1. I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D;
c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva;
d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio un'attivita' estiva.


Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.


L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa.


L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri). - 1. Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Se l'Amministrazione, anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti di sicurezza applicabili devono essere migliorati in determinate situazioni a causa di specifiche circostanze locali e se tale esigenza e' debitamente comprovata, adotta le misure atte a migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate:
a) misure che consentono l'equivalenza a taluni requisiti specifici del presente decreto, purche' tali equivalenze siano efficaci almeno quanto i suddetti requisiti;
b) a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu' basse condizioni di altezza d'onda significativa, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.
3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2, si attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
4. L'Amministrazione notifica alla Commissione europea le misure che intende adottare fornendo le precisazioni sufficienti a comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.
5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'Amministrazione e' tenuta a modificarle o a non adottarle.
6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di cui al comma 2 e comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Le suddette misure si applicano a tutte le navi da passeggeri della stessa classe o alle unita' veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove ha sede la societa' di gestione.
8. Le misure di cui al comma 2, atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, si applicano solo finche' ricorrono tali condizioni specifiche.
9. L'Amministrazione notifica le misure di cui ai commi 4 e 6 mediante la banca dati che la Commissione europea istituisce e mantiene a tal fine e a cui la Commissione europea e l'Amministrazione hanno accesso.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Visite). - 1. Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».


Art. 10

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave che:
a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a 1.032 euro;
b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032;
c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui all'articolo 8, in regolare corso di validita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta di cui all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
3. Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non sottopongono la nave alle visite previste dall'articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
4. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Comma 2

Nel titolo, le parole «98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».


Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.