"In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonchè quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'
articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato
articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del
secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.