Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981.
((2))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 332.
Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonchè le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.
In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonchè quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 convertito dalla L. 23 marzo 1982, n. 97 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonchè il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1 luglio 1982".
Art. 1-bis
#Comma 1
((Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1981.))
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 aprile 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - ANIASI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: SARTI