DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978).

Numero 619 Anno 1980 GU 07.10.1980 Codice 080U0619

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Costituzione

Comma 2

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanita'.
L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.


Art. 2

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Comma 1

Attribuzioni del Ministro della sanita'

Comma 2

Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.


Art. 3

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Comma 1

Compiti e modalita' di svolgimento

Comma 2

Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine l'Istituto;
1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

Comma 2

Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.


Comma 3

Titolo II - ORDINAMENTO

Art. 5

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Comma 1

Organi dell'Istituto

Comma 2

Sono organi dell'Istituto:
il comitato amministrativo;
il comitato esecutivo;
il comitato tecnico-scientifico;
il direttore dell'Istituto. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 6

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Comma 1

Composizione e funzionamento del comitato amministrativo

Comma 2

Il comitato amministrativo e' nominato dal Ministro della sanita' che lo presiede ed e' costituito:
a) da un membro designato dal Ministro della sanita', con funzione di vice presidente;
b) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri:
lavoro e previdenza sociale;
agricoltura e foreste;
industria, commercio e artigianato;
sanita';
ricerca scientifica e tecnologica;
interno;
c) da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui:
tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri;
sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;
tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL;
d) da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
e) dal direttore dell'Istituto.
Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato.
Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso.
Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche. (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;
tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale e dei lavoratori autonomi, nonche' un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 7

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Comma 1

Funzioni del comitato amministrativo

Comma 2

Il comitato amministrativo esercita le seguenti funzioni:
a) predispone il piano di attivita' da approvarsi secondo le modalita' di cui all'art. 23, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministro;
b) disciplina, su proposta del direttore dell'Istituto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dal presente decreto, dei suoi organi;
c) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi assegnati all'Istituto;
d) approva il conto consuntivo e delle attivita' svolte;
e) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico;
f) delibera l'attribuzione di incarichi di ricerca ad istituti di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca previsti dai piani sanitari nazionali;
g) conferisce, su proposta del direttore dell'Istituto, gli incarichi di direttore di dipartimento;
h) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il Ministro della sanita' o il direttore dell'Istituto lo richiedano.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate sentito il parere del comitato tecnico-scientifico. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 8

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Comma 1

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Comma 2

Il comitato esecutivo e' composto:
a) dal Ministro della sanita' che lo presiede;
b) dal vice-presidente;
c) dai seguenti membri del comitato amministrativo dallo stesso designati:
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tre rappresentanti delle regioni;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi;
d) dal direttore dell'Istituto.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, la presidenza del comitato esecutivo e' assunta dal vicepresidente.
Il comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il comitato esecutivo:
delibera sulle materie che gli sono delegate dal comitato amministrativo;
esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del comitato amministrativo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima successiva riunione;
sovraintende alla gestione e decide sulle istanze e sui ricorsi del personale;
adempie a tutte le attribuzioni previste da leggi o regolamenti. (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonche' da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, nonche' da un
rappresentante dell'ANCI."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 9

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Comma 1

Comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita' ed e' costituito:
a) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede;
b) da dodici esperti designati dal Consiglio sanitario nazionale, di cui:
sei tra quelli operanti nel settore della medicina e igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, scelti nell'ambito delle universita' o di istituti pubblici di ricerca;
sei scelti tra il personale operante nei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali, appartenenti ai ruoli sanitario o professionale;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita';
d) da un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da un esperto nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) da due esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente per i campi dell'organizzazione del lavoro e della tutela del lavoro delle donne e minorile;
f) da due esperti designati uno dal C.N.R. e uno dal C.N.E.N.;
g) da un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
h) da un esperto designato dall'I.N.A.I.L.;
i) dai direttori dei dipartimenti dell'Istituto;
l) da un esperto designato dal Ministro dell'interno in materia di prevenzione incendi.
Il comitato tecnico-scientifico dura in Carica tre anni, si riunisce due volte l'anno e puo' lavorare per commissioni.
I pareri vengono assunti a maggioranza. (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un esperto designato dall'ENEL;
un esperto designato dall'ENI;
un esperto designato dall'IRI."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 10

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Comma 1

Compiti del comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Il comitato tecnico-scientifico esercita la consulenza scientifica in ordine alla individuazione dei programmi di attivita' e formula i parere previsti dall'ultimo comma dell'art.


((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 11

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Comma 1

Attribuzioni del direttore dell'Istituto

Comma 2

Il direttore dell'Istituto e' responsabile dell'attuazione dei piani di attivita' e delle deliberazioni assunte dal comitato amministrativo.
In particolare, il direttore dell'Istituto:
sovraintende al funzionamento ed alle attivita' dell'Istituto;
emette e firma i mandati;
presenta al Ministro della sanita', entro il primo semestre di ogni anno, una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e propone lo schema di relazione sui programmi dell'Istituto;
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal regolamento adottato dal comitato amministrativo. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 12

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Comma 1

Commissione permanente del comitato amministrativo

Comma 2

Ferme restando le modalita' di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro e' assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta:
dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice-presidente;
da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
da tre rappresentanti delle regioni. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 13

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Comma 1

Nomina del direttore dell'Istituto

Comma 2

L'ufficio del direttore dell'Istituto e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri previa proposta del Ministro della sanita', ad una personalita' scientifica anche estranea all'Istituto.
L'ufficio ha la durata di cinque anni e puo' essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.
L'incarico di direttore dell'istituto non e' compatibile con il mantenimento di responsabilita' di direzione di dipartimento o di unita' funzionale.
Al conferimento deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Comma 3

Titolo III - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO

Art. 14

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Comma 1

Organizzazione dipartimentale

Comma 2

L'Istituto e' organizzato in dipartimenti operativi, tra loro coordinati, che devono svolgere le attivita' integrato di:
ricerca;
proposta normativa;
documentazione;
consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante. (2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 e' istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attivita' di
omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Comma 3

Titolo IV - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15

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Comma 1

Gestione finanziaria

Comma 2

Per la gestione finanziaria dell'Istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilita' di Stato, salvo quanto in deroga previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519. Il finanziamento e' assicurato mediante dotazione di capitoli iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanita' svolge anche il controllo amministrativo - contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
(3) ((4))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U 06/12/1993, n. 286) ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del comma 1 presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1994."


Comma 3

Titolo V - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 16

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Comma 1

Trattamento del personale dell'Istituto

Comma 2

Il trattamento del personale dell'Istituto e' regolato in conformita' della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanita' con le seguenti integrazioni e modifiche:
a) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unita' funzionali, nell'ambito dei programmi di attivita' dell'Istituto;
b) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilita' del personale da e verso l'Istituto superiore di sanita' e le strutture prevenzionali delle unita' sanitarie locali;
c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilita' di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attivita' prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attivita' di libera professione.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo art. 17. Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Comma 3

Titolo VI - NORME TRANSITORIE

Art. 17

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Comma 1

Assegnazione del personale alle attivita' dell'istituto

Comma 2

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, sulla base dei compiti previsti dal precedente articolo 3, i contingenti di personale della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. da comandare presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unita' sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il personale degli enti di cui al primo comma del presente articolo ed il personale tecnico e sanitario centrale e periferico degli ispettorati del lavoro puo' presentare domanda di comando all'Istituto o di iscrizione nei ruoli regionali. (1)
I commissari liquidatori degli enti di cui al primo comma del presente articolo, seguendo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, provvedono entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto al comando del personale in relazione ai contingenti di cui al primo comma. Entro lo stesso periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al comando del personale di cui al secondo comma del presente articolo rispettivamente all'Istituto o alle unita' sanitarie locali.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite, con decreto del Ministro della sanita', le unita' funzionali dell'Istituto superiore di sanita' che operano nei campi di attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, fatti salvi i diritti di opzione del personale comandato, conservando lo stato giuridico ed economico fino alla definizione dell'inquadramento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 30 aprile 1981, n.169 convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 332 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, e' prorogato fino al 31 luglio 1981".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 18

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Comma 1

Conferimento degli incarichi per il primo triennio

Comma 2

Il primo conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e di coordinamento delle unita' funzionali ha la durata di un triennio e viene effettuato dal comitato amministrativo sulla base di apposite graduatorie compilate secondo criteri definiti, che tengano conto dei requisiti di qualificazione professionale connessi con l'espletamento di tali incarichi e delle anzianita' effettive di servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 19

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Comma 1

Assegnazione di beni dei disciolti E.N.P.I. ed A.N.C.C.

Comma 2

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sono assegnati all'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, strutture scientifiche e i laboratori centrali dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.
Con lo stesso decreto sono attribuite alla gestione di liquidazione di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme corrispondenti ai valori inventariali dei beni stessi, da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica con espresso riferimento alla gestione dell'anno 1980 del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge stessa.


Art. 20

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Comma 1

Ordinamento dei servizi

Comma 2

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico-scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere:
numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti; organici di ciascun dipartimento;
unita' funzionali nelle quali e' articolato ogni dipartimento;
modi e forme per realizzare:
a) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale);
b) la interdisciplinarieta' delle attivita' dell'Istituto;
c) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attivita' del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento);
d) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche;
e) la temporaneita' degli incarichi di direzione di dipartimento e di unita' funzionale.
La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potra' comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita' quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."


Art. 21

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Comma 1

Coordinamento degli interventi per la Radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.
Il comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori ciascun istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'.
Sono compiti del comitato:
1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti;
2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali;
3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione.


Art. 22

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Comma 1

Coordinamento delle attivita' degli istituti

Comma 2

Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore della prevenzione e sicurezza del lavoro.


Art. 23

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Comma 1

Regolamento organico del personale

Comma 2

Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto.


Comma 3

Titolo VII - NORME FINALI

Art. 24

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Comma 1

Attribuzioni delle attivita' e funzioni in campo nucleare

Comma 2

All'istituto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere i) e k), della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
All'Istituto sono attribuite le funzioni gia' svolte dall'A.N.CC. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.