DECRETO-LEGGE

D.L. 390/1982 - DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Numero 390 Anno 1982 GU 01.07.1982 Codice 082U0390

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni
prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti già svolti dai predetti enti ed organi.
Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.
Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni.
Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 2

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Comma 1

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè anche ai fini della qualità dei prodotti.
Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonchè l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.
((2))

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.
((2))

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 AGOSTO 1982, N. 597

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione dei commi 3 e 5 del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs.
30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 3

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Comma 1


I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.
((2))

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL , ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonchè adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte.
L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al cap. 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
((2))

Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al tondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione dei commi 1 e 2 del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 4

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Comma 1


L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.
Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;
tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale e dei lavoratori autonomi, nonchè un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.
((2))

Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonchè da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, nonchè da un rappresentante dell'ANCI.
((2))

Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un esperto designato dall'ENEL;
un esperto designato dall'ENI;
un esperto designato dall'IRI.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 4-bis

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Comma 1

((I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana))
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Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - MARCORA - ALTISSIMO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 19