DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

Numero 71 Anno 2015 GU 11.06.2015 Codice 15G00085

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo.


Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di ((...)) regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo ((...)). Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' ((di sistema portuale)), le infrastrutture ((di sistema portuale)) ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo.


Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto.


Il Ministero dell'istruzione ((...)) e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo.


Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12.


Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I.


((Gli uffici consolari)) rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW ((. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente)).


Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.


Art. 4

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Comma 1

Formazione ed abilitazione

Comma 2

Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.


Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz).


Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea (( e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) )) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni generali in materia di addestramento

Comma 2

L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2.


Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.


Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1, rilasciano ((il certificato di addestramento ovvero)) la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c).


L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.


Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, ((commi 2, 3, 5 e 6,)) le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.


Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.


Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento.


L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.


Art. 6

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Comma 1

Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

Comma 2

Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.


I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), ((rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,)) nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.


Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo che e' stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.


Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo.


In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto.


L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3.


L'attestato di addestramento conseguito e' altresi' rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e' richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento.


I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6.


A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.


I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.


I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza.


Alla convalida di riconoscimento rilasciata ((dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico)), e' attribuito un numero unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi.


((


Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.


La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.


))


La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana ((ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7)).


Il comandante della nave custodisce, in originale, ((in formato cartaceo o digitale,)) i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7.


Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.


I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese.


Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita' e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.


Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti della formazione

Comma 2

La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.


La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.


Art. 8

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Comma 1

Viaggi costieri

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.


Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri.


I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW.


I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.


L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.


Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero puo' essere effettuato qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.


Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri.


L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.


Art. 9

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Comma 1

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

Comma 2

I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.


Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.


Art. 10

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Comma 1

Norme di qualita'


Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, ((4,)) 5, 6 e 7, garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualita' che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW.


Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, ((4,)) 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW.


Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea (( e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) )) una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.


Art. 11

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Comma 1

Rilascio e registrazione dei certificati

Comma 2

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita' di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3.


Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.


Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17 ((che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero)).


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.


Art. 12

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Comma 1

Norme sanitarie

Comma 2

I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attivita' a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare.


Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.


L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola I/9 del codice STCW.


Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile, purche' tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.


Art. 13

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Comma 1

Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento

Comma 2

I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.


((


I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.


))


I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.


Art. 15

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Comma 1

Responsabilita' delle compagnie di navigazione


La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacita', alla sicurezza della nave.


Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacita' adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.


La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.


Art. 16

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Comma 1

Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

Comma 2

Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore.


In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.


Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.


L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi ((dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)). Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.


L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni.


Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile.


Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.


Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.


Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro.


Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformita' al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso.


Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata la normalita' il comandante provvede affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato.


I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica.


Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi.
Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1.


Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.


Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu' di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.


Art. 17

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Comma 1

Dispensa

Comma 2

In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita' consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.


Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.


Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.


La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.


La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.


Art. 18

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Comma 1

Comunicazioni a bordo

Comma 2

A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.


A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata.
Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.


A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.


A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.


Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea ((o di un Paese terzo)) osservino il presente articolo.


Art. 19

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Comma 1

Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea

Comma 2

I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ((in formato cartaceo o digitale)) ai sensi delle regola V/1-1 ((e V/1-2)), della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ((che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento)), sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla verifica di conformita' dei certificati stessi alla Convenzione STCW.


Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.


Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.


Art. 20

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Comma 1

Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

Comma 2

I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II.


Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento ((, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 194)).


Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).


Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.


Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.


La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.


Art. 21

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Comma 1

Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

Comma 2

Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1 sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera iii), per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati.


Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU.


Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.


Art. 23

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo.


Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'.


La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.


Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e' soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non e' in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione e' altresi' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma e' formulato qualora, nelle esercitazioni a cui e' sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.


Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.


La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.


La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo.


Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o non e' conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.


La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.


L'istituto, l'ente o la societa' che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita' marittima ne da' comunicazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. ((A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.))


Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o piu' violazioni di lieve entita', tenendo conto delle concrete modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorita' verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.


L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito negativo e' comunicato all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi piu' gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o societa'.


Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 24

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Comma 1

Informazioni a fini statistici

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni ((di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche)).


Art. 26

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Comma 1

Modifiche

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si puo' procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.


Art. 27

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Comma 1

Clausola d'invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le autorita' competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.