All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:
punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;
punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corripondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
Art. 3
#Comma 1
L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e con l'art. 4 della legge 16 febbraio 1987, n. 47, e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.