Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il titolo II e' inserito il seguente:
«Titolo II.1
AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
DEI CONSUMATORI
Art. 140-ter
Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo 140-quater, nonche' gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o piu' enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori.
3. L'azione rappresentativa puo' essere promossa anche se le violazioni sono cessate.
4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.
Art. 140-quater
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.
2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di piu' di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.
Art. 140-quinquies
Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere
1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 e' istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.
2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purche' in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori, nelle materie di cui all'allegato II-septies, e l'assenza di fine di lucro;
c) non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell'insolvenza;
d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di incompatibilita' relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonche' misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
e) previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;
f) rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attivita' svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attivita' effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonche' di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.
3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita' con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 140-sexies
Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio
1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet e' reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o piu' di tali requisiti.
3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta in possesso di uno o piu' di tali requisiti. Il procedimento e' disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.
Art. 140-septies
Azioni rappresentative
1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.
2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonche' al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o puo' ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa puo' essere proposta congiuntamente da piu' enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.
4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se e' convenuta una persona fisica, e' competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente.
5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonche' i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
7. Il procedimento e' regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile. Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
8. La domanda e' inammissibile:
a) quando e' manifestamente infondata;
b) se e' priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali per cui e' richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;
d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente e' privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
e) quando l'azione e' promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione e' concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;
f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.
9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.
10. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
11. Si applica l'articolo 840-ter, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile.
Art. 140-octies
Provvedimenti inibitori
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori.
2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero.
3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile.
4. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, ne' le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.
5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile.
6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio e' dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.
7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Art. 140-novies
Provvedimenti compensativi
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entita' ai sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. E' esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.
3. In caso di soccombenza, il consumatore e' condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.
Art. 140-decies
Accordi di natura transattiva e conciliativa
1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, puo' invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole.
3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.
4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile.
5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.
Art. 140-undecies
Informazioni sulle azioni rappresentative
1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.
Art. 140-duodecies
Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza
1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.
Art. 140-terdecies
Misure di coercizione indiretta
1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo 140-octies, nonche' con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravita' del fatto tenuto conto della gravita' e della durata della violazione.
Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attivita' di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.
Art. 140-quaterdecies
Spese del procedimento
1. Il contributo unificato e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla meta'. Non si applica l'articolo 13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
Dopo l'allegato II-sexies al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 e' aggiunto l'Allegato II-septies, di cui all'allegato A al presente decreto.