DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa', nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie.

Numero 394 Anno 2003 GU 23.02.2004 Codice 004G0067

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nota integrativa del bilancio di esercizio

Comma 2

Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.


Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.


Art. 2

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Comma 1

Bilancio in forma abbreviata

Art. 4

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Comma 1

Nota integrativa del bilancio consolidato

Comma 2

All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.


All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e
o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.


Art. 5

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Comma 1

Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato

Comma 2

All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel
bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.


Art. 6

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Comma 1

Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

Comma 2

All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.


All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e
g-ter) e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.


All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<,
g), g-bis) e g-ter)>>.


Art. 7

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Comma 1

Relazioni sulla gestione allegate al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

Comma 2

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa,
in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.>>.


Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.