DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 75/1992 - Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantita' nominali e capacit...

Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Numero 75 Anno 1992 GU 13.02.1992 Codice 092G0102

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;75

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".


Art. 2

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Comma 1

All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, e' aggiunto il seguente numero:
"11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.
Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e' applicato il tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.".


Art. 3

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Comma 1

I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.