All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, e' aggiunto il seguente numero:
"11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.
Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e' applicato il tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.".
Art. 3
#Comma 1
I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.