DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Numero 31 Anno 2003 GU 26.02.2003 Codice 003G0049

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-02-14;31

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disciplina delle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali

Comma 2

All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.


L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative, contenute nelle normative adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.


Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici, non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato 1.


L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.


Il Ministero della salute puo' chiedere al produttore o, se del caso, all'importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo quanto previsto dal comma 4. Se detti lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti riferimenti a tale pubblicazione.


Art. 2

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Comma 1

Requisiti di purezza

Comma 2

Alle sostanze elencate nell'allegato 1 si applicano, laddove previsti, i requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, adottato in attuazione di disposizioni comunitarie o, comunque, dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.


Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.


Art. 3

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

E' consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004. ((1))


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;
b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004."