DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 337/1981 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Numero 337 Anno 1981 GU 30.06.1981 Codice 081U0337

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-09;337

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale o con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale, di ispettore capo ed equiparati, sono sostituiti come segue:





Qualifica funzionale




Importo





In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale al personale interessato e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati, per lo svolgimento degli stessi compiti, i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, previo superamento di apposita prova di lavoro da parte del personale stagionale da occupare come agente qualificato (IV qualifica funzionale).
(1) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.


Art. 2

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Comma 1

In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 e' disposto sulla base dell'anzianita' di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione, osservando le seguenti modalita' e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.
Nel caso in cui l'anzianita' sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un unico livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianita' complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 100, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni.
Ove l'importo cosi' determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, fermo restando l'attribuzione ad personale del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra quest'ultimo ed il trattamento ad personale, e' valutata per l'ulteriore progressione economica.
Oualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono piu' livelli retributivi:
a) si computa, anzitutto, l'anzianita' riferita al piu' basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;
b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianita' corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalita' di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;
c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;
d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalita' previste dall'art. 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungendo all'anzianita' corrispondente quella maturata nell'ultimo livello, applicando poi il precedente terzo comma.
Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, verranno seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.
I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti qualifiche funzionali.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso l'acconto di L. 40.000 mensili, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, decorrono:
dal 1 febbraio 1981, nella misura dell'80%;
dal 1 febbraio 1982, per la differenza.
E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianita' maturata successivamente al 10 febbraio 1981.
Il dipendente mantiene ad personam il trattamento gia' in godimento qualora quello spettante dal 10 febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianita' posseduta.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.