DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di societa', consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti

Numero 173 Anno 2008 GU 06.11.2008 Codice 008G0200

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-03;173

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile

Comma 2

All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».


Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».


Il quinto comma dell'articolo 2427-bis del codice civile e' abrogato.


Al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;».


All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
«Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Comma 2

Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;».


Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
«o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.».


Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

Comma 2

All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo la lettera g-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».


Il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».


All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «g-bis) e g-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento.


La societa' di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.