((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO CAPO I Definizioni e disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il comma 4 del presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO CAPO II Attivita', succursali e libera prestazione di servizi
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che i commi 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO CAPO III Svolgimento dei servizi
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 3 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma il comma 1, lettera e) continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 21
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 2 e 3 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 22
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma il comma 2 continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 23
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 5 e 6 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 24
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Comma 2
TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO CAPO IV Vigilanza
Art. 25
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 26
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 27
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 28
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 29
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 30
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO II - CRISI E SANZIONI CAPO I Disciplina delle crisi
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 33
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 34
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 35
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 2 e 3 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 36
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO II - CRISI E SANZIONI CAPO II Sanzioni
Art. 37
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 38
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 39
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 40
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 41
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 42
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 43
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 44
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 45
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO III - DISCIPLINA DEI MERCATI CAPO I Mercati regolamentati
Art. 46
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 47
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 48
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 49
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 50
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 51
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 52
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 53
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 54
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO III - DISCIPLINA DEI MERCATI CAPO II Mercati non regolamentati
Art. 55
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO III - DISCIPLINA DEI MERCATI CAPO III Trasformazione dei mercati esistenti
Art. 56
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 57
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO III - DISCIPLINA DEI MERCATI CAPO IV Norme finali e transitorie. Sanzioni
Art. 58
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 59
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Comma 2
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 60
#Comma 1
SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).
Le societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).
Art. 61
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 62
#Comma 1
Fondo nazionale di garanzia
Comma 2
Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.
Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2.
Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.
Art. 63
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
Comma 2
All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)" sono sostituite con le parole "sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)".
All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB".
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "da lire quindici milioni a lire novanta milioni" sono sostituite con le parole "da lire un milione a lire cinquanta milioni".
Art. 64
#Comma 1
Modifiche al T. U. bancario
Comma 2
1. L'articolo 11, comma 4, del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;"
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;"
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;"
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del T.U. bancario e' inserito il seguente:
"4 bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata."
3. Il comma 5 dell'articolo 11 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata."
4. L'articolo 12 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' abrogato, ma continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410."
5. Nell'articolo 16, comma 4 del T.U. bancario le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB".
6. Nel comma 3 dell'articolo 70 del T.U. bancario le parole "delle consegne" sono sostituite dalle parole "dell'insediamento".
7. Nel comma 3 dell'articolo 72 del T.U. bancario le parole "le consegne previste dall'articolo 73" sono sostituite dalle parole "l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2,".
8. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 73 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale."
9. L'articolo 74 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE.
Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, pre- via autorizzazione della Banca d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza."
10. Nel comma 3 dell'articolo 80 del T.U. bancario le parole "delle consegne" sono sostituite dalle parole "dell'insediamento".
11. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 83 del T.U. bancario sono cosi' modificati:
"1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi".
"2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare."
"3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale."
12. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 85 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: "I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale.".
13. Il comma 2 dell'articolo 86 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari."
14. Al comma 6 dell'articolo 86 del T.U. bancario e' aggiunta la seguente frase: "I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo."
15. L'articolo 89 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 89 - Insinuazioni tardive - 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88.
Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile."
16. Nel comma 3 dell'articolo 90 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo."
17. L'articolo 91 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 91 - Restituzioni e riparti - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio."
18. L'articolo 92 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 92 - Adempimenti finali - 1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario."
19. L'articolo 107 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio."
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4 bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto."
20. Nel comma 2 dell'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
21. L'articolo 129 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo".
22. Nel Titolo VIII del T.U. bancario:
a) le parole "Capo I. SANZIONI PENALI" sono soppresse;
b) le parole "Sezione I. Abusivismo bancario e finanziario", sono sostituite dalle seguenti: "Capo I. Abusivismo bancario e finanziario".
23. L'articolo 132 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - l. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".
24. Nel comma 3 dell'articolo 133 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107".
25. Nel titolo VIII del T.U. bancario:
a) le parole "Sezione II. Attivita' di vigilanza", sono sostituite dalle seguenti: "Capo II. Attivita' di vigilanza";
b) le parole "Sezione III. Banche e gruppi bancari", sono sostituite dalle seguenti: "Capo III. Banche e gruppi bancari";
c) le parole Sezione IV. Partecipazione al capitale", sono sostituite dalle seguenti: "Capo IV. Partecipazione al capitale".
26. L'articolo 139 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 139 (Partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo). - 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziane capogruppo."
27. L'articolo 140 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari). - l. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni, la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni."
28. Nel Titolo VlIl le parole "Sezione V. Altre sanzioni penali", sono sostituite dalle seguenti: "Capo V. Altre sanzioni".
29. L'articolo 141 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 141 (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni." 30. L'articolo 142 del T.U. bancario e' abrogato.
31. L'articolo 143 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Emissione di valori mobiliari). - l. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni."
32. Nel Titolo VIII del T.U. bancario, le parole "CAPO II. Sanzioni amministrative" sono soppresse.
33. L'articolo 144 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie";
b) nel comma 1 dopo la parola "68," sono inserite le parole "106, commi 6 e 7," e dopo la parola "107," sono inserite le parole "109, commi 2 e 3, 145, comma 3,";.
c) nel comma 2 le parole "52 e 61, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "52, 61, comma 5, e 112";
d) i commi 5 e 6 sono soppressi.
34. Dopo l'articolo 144 del T.U. bancario sono inserite le parole "Capo VI. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative".
35. L'articolo 145 del T.U. bancario e' cosi modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.";
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"8. L'esecuzione delle sanzioni previste dall'articolo 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio.
9. Le banche, le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
10. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
36. I richiami contenuti nel presente decreto alle norme del T.U. bancario che sono oggetto di modifica o sostituzione da parte dei commi precedenti si intendono effettuati al testo risultante dalle modifiche o dalle sostituzioni stesse.
(continuazione)
Art. 65
#Comma 1
Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
Comma 2
All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43."
Art. 66
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma le lettere b), c) ed e) del comma 1 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.
Art. 67
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Art. 68
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))