Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a lire 5.000.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione e' elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".