DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

Numero 1544 Anno 1955 GU 26.05.1956 Codice 055U1544

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - Decentramento dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro CAPO I

Art. 1

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Comma 1

I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.
I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.
I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero dei tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.
Nulla pero' e' innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonche' dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.


Art. 2

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Comma 1

La vigilanza sui servizi degli Uffici provinciali del tesoro rimane affidata al Corpo ispettivo istituito con regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni.
Ferma restando la dipendenza del personale degli Uffici provinciali del tesoro dai rispettivi direttori, le funzioni disciplinari dalle leggi vigenti attribuite agli intendenti di finanza nei confronti dei direttori medesimi e del personale, sono deferite agli ispettori generali e superiori di Tesoreria dislocati nelle sedi (lei Centri meccanografici istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, ovvero, per delega, ai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 78 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.


Art. 3

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Comma 1

E' demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attivita' di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.
Agli Uffici stessi e' demandata inoltre la facolta' di concedere, a richiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.


Art. 4

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Comma 1

Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono estese a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti che siano garantiti dalle Province e dai Comuni.
In ordine alle pubblicazioni della, deliberazione di assunzione del mutuo e della decisione tutoria di approvazione, il prefetto, con propria dichiarazione, attesta che sono state adempiute le formalita' prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni medesime e che l'atto e' divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Quando occorra, dovra' altresi' attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale.
In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, e' sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.


Art. 5

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Comma 1

Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a lire 5.000.000. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n. 114) ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione e' elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748."


Art. 6

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Comma 1

L'art. 109 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, e' cosi' modificato:
"Gli Uffici provinciali del tesoro non possono, senza apposita autorizzazione della Direzione generale, iniziare alcun giudizio, ne' transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa.
Essi, pero', possono provvedere, senza alcuna autorizzazione della Direzione generale, all'incameramento, per prescrizione, del capitale dei depositi gia' a libera disposizione, qualunque sia l'ammontare".


Art. 7

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Comma 1

La Cassa depositi e prestiti, salvo richiesta di pagamento degli interessati secondo le norme degli articoli 2 e 3 della legge 6 luglio 1949, n. 466, liquidera' ed emettera' i mandati per il pagamento degli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario, se liberamente esigibili, il 1 gennaio di ogni quinquennio quando il capitale effettivo o nominate di detti depositi non superi le lire 50.000, ed il 1 gennaio di ogni anno quando il capitale anzidetto superi le lire 50.000 e non raggiunga le lire 500.000.
Quando invece il capitale nominale ed effettivo di detti depositi raggiunga le lire cinquecentomila la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento degli interessi avverra' semestralmente.


Art. 8

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Comma 1

La consegna, agli interessati degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, e' disposta dall'Ufficio provinciale del tesoro presso cui e' iscritto il relativo deposito, su richiesta in bollo, in cui gli interessati dichiarino di assumere a proprio carico il rischio e le spese dell'invio mediante piego o pieghi postali assicurati e specifichino le modalita' dell'invio medesimo, in relazione al taglio degli effetti pubblici da trasferire ed al limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.
La consegna degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori anzidetti, e' effettuata fuori dei capoluoghi di Provincia, a richiesta della parte, con le modalita' di cui al comma precedente e con anticipazione delle spese, quando il capitale nominale degli effetti pubblici, cedole o altri valori da consegnare non superi il limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.


Art. 9

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Comma 1

Sono demandati agli Uffici provinciali del tesoro:
a) la concessione dell'assegno di incollocamento di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria dalla seconda all'ottava;
b) la concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti, prevista dagli articoli 41, 56 e 72 della prefatta legge n. 648;
c) i provvedimenti per la concessione della indennita' di ricovero a favore dei minori invalidi, da devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 35, e per l'attribuzione della quota del trattamento complessivo di pensione ai legali rappresentanti dei minori ricoverati, di cui all'art. 37 della stessa legge n. 648;
d) la concessione dell'aumento, a titolo di integrazione per i figli, contemplata negli articoli 46, 47 e 48, a favore dell'invalido o della donna invalida provvisti di pensione o di assegni di 1ª categoria.
((e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di eta', ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;
f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilita' agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;
g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente articolo 1;
h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;
i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilita' a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - gia' provvisto di pensione;
l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonche' personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;
m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;
n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;
o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra))
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Art. 10

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Comma 1

Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli articoli 55, 62, 63 e 64, e della pensione di riversibilita' di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, pero', in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.


Art. 11

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Comma 2

TITOLO II - Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici CAPO I

Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))


Art. 13

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Comma 1

Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza.


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AGGIORNAMENTO (4)


La 7 agosto 1985, n. 427 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. "


Art. 14

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Comma 1

All'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' aggiunto il seguente comma:
"I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".


Art. 15

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Comma 1

Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)).
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione.


Art. 16

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Comma 1

Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo contabile
a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa:
b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.


Art. 17

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Comma 1

Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile per rendiconti dei funzionari delegati e per conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.
Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro per eonti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Art. 17-bis

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Comma 1

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:
((...))
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche. (5)


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.LGS. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art.14, comma 2, lettera D)) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.


Art. 18

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Comma 1

((Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:
a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;
b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;
c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati))
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Art. 19

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Comma 1

((Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.
Un esemplare del ruolo provvisorio aperto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati))
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Art. 20

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Comma 1

I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.


Art. 21

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Comma 1

I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.


Art. 22

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Comma 1

E' demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.


Art. 23

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Comma 1

((Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attivita' di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di Residenza)).


Art. 24

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Art. 25

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Comma 1

L'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 669, e' sostituito dai seguente:
Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa.
Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.
Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformita' al disposto dell'art. 2703 del Codice civile.
La rappresentanza legale degli istituti, enti e societa' si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.
Per gli istituti, enti e societa' soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, e' in facolta' dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, societa', si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione statale potra' accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati.
Per le societa' di fatto la rappresentanza legale puo' essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura purche' dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalita' indicate nell'art. 64 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.
Ai fini della facolta' di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresi' attestare che il rappresentante e' abilitato a riscuotere e a quietanzare nel nome della societa'.
La rappresentanza legale delle societa' semplici e delle ditte ad unico proprietario puo' anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorita', ivi compresi i certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati.
Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, puo' essere fatta con la sola menzione della qualita' ufficiale dei rappresentanti medesimi.
E' in facolta' della Direzione generale del tesoro di consentire - previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica - che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualita' di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anziche' mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacita' a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresi', delle eventuali limitazioni di tale competenza.
E' parimenti in facolta' della Direzione generale dell'tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati, le ditte, societa' commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa; con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.
Gli istituti e banche, nonche' le ditte, societa' ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacita' delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilita' da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestivita', all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate.
Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati".


Art. 26

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Comma 1

L'art. 364 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente.
Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa.
Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni".


Art. 27

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, puo' essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato - a firma autenticata, in forma amministrativa - diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione".


Art. 28

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Comma 1

Gli articoli 384, 385 e 386 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti come segue:
"Il pensionato che per qualsiasi causa piu' non possieda il
certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale dei tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonche' a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.
L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.
Se il certificato del quale e' stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovra' venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale del tesoro.
Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso e' demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da, sostituire. Questo ultimo viene indi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.
Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere caso per caso segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione".


Art. 29

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Art. 30

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Comma 1

Il punto 2) dell'art. 388 del R.C.G.S., approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"2°) per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilita' del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale e' tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente".


Art. 31

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Comma 1

All'art. 420 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' aggiunto il seguente comma:
"Il pagamento di somme non superiori alle lire cinquantamila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti d'identita' personale:
1°) passaporto;
2°) libretto personale di connessione ferroviaria, per gli impiegati dello Stato in attivita' di servizio e in pensione;
3°) licenza di porto d'armi;
4°) tessera postale di riconoscimento;
5°) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli;
6°) carta d'identita'".


Art. 32

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Comma 1

Sono demandate agli uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli articoli 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli Uffici predetti.


Comma 2

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

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Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))


Art. 35

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.