DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98

Numero 427 Anno 2000 GU 24.01.2001 Codice 001G0028

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Disposizione preliminare

Comma 2

Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998".


Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le parole: "direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983", ovvero le parole: "direttiva 83/189/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE".


Art. 2

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Comma 1

Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986

Comma 2

L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
a) "prodotto : i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;
b) "servizio : qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) "regola relativa ai servizi : un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
d) "specifica tecnica : una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualita' o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, cosi' come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
e) "altro requisito : un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
f) "norma : una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;
g) "programma di normalizzazione : un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;
h) "progetto di norma il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual e' distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;
i) "organismo europeo di normalizzazione : uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;
l) "organismo nazionale di normalizzazione : uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;
m) "regola tecnica : una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso.
Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione e' parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;
n) "progetto di regola tecnica : il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;
o) "ispettorato tecnico : l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".


Art. 3

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Comma 1

Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986

Comma 2

Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE;
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi".


Art. 5

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 6 della legge n. 317 del 1986

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 317 del 1986 e' sostituito dal seguente:
"2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.".


Art. 6

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 9 della legge n. 317 del 1986

Comma 2

L'articolo 9 della citata legge n. 317 del 1986 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Differimento della messa in vigore di regole tecniche). - 1. La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica .


Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.


Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.


Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.


I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.".


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni aggiuntive

Comma 2

Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Adempimenti procedurali). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinche' formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.
Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. L' articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunita';
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).".


Art. 8

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Comma 1

Agenzia per le normative ed i controlli tecnici

Art. 9

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Comma 1

Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986

Comma 2

Servizi bancari.


Operazioni relative ai fondi di pensione.