DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria. (20G00194)

Numero 175 Anno 2020 GU 22.12.2020 Codice 20G00194

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-10-30;175

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Testo vigente

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonche' alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), alla individuazione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.


Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria.


L'ufficio speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data di entrata in funzione dell'ufficio periferico dell'organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.