DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. (23G00183)

Numero 174 Anno 2023 GU 01.12.2023 Codice 23G00183

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;174

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Organizzazione del Ministero

Art. 1

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy.


Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.


Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II.


I Capi Dipartimento, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel proprio Dipartimento, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione. I Capi Dipartimento sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da essi dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Presso ciascun Dipartimento, a supporto delle attivita' trasversali del Capo di Dipartimento, sono istituiti Uffici di supporto cui sono preposti dirigenti di livello non generale, nei limiti della dotazione organica dirigenziale del Ministero.


Art. 2

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Comma 1

Conferenza dei Capi di Dipartimento

Comma 2

Per il coordinamento delle attivita' dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire una ordinata programmazione delle attivita' amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro, e' istituita la Conferenza dei Capi di Dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi di Dipartimento, nonche' dal Capo di Gabinetto e dai Capi di Dipartimento.


La Conferenza di cui al comma 1 puo' essere presieduta e convocata anche, su delega del Ministro, dal Capo di Gabinetto.


Comma 3

Capo II - Articolazione dei Dipartimenti

Art. 3

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Comma 1

Dipartimento per le politiche per le imprese

Comma 2

Il Dipartimento per le politiche per le imprese esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del tessuto produttivo ed economico nazionale; elaborazione di politiche per la tutela e la promozione del made in Italy; strategie e programmi di riconversione industriale, di gestione delle crisi e amministrazione straordinaria di impresa, di attrazione e sblocco degli investimenti nazionali ed esteri.


Presso il Dipartimento di cui al comma 1 operano la Segreteria Tecnica a supporto del Comitato Attrazione Investimenti Esteri, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; l'Unita' di missione Attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento per il digitale, la connettivita'
e le nuove tecnologie


Il Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie - in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, e ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, normativa, regolamentazione, sperimentazione, azioni di sostegno allo sviluppo della domanda e dell'offerta e coordinamento strategico dei servizi territoriali, nei settori delle comunicazioni elettroniche, a banda ultralarga, della radio, della televisione e delle tecnologie dell'informazione; affidamento dei servizi postali; elaborazione e attuazione delle politiche relative alle nuove tecnologie abilitanti.


Presso la Direzione generale di cui al comma 2, lettera b), opera il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento mercato e tutela

Comma 2

Il Dipartimento mercato e tutela esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione di politiche, normativa e vigilanza a tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori; tutela e promozione della proprieta' industriale.


Art. 6

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Comma 1

Competenze del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza

Comma 2

Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza esercita le competenze del Ministero in materia di coordinamento della programmazione e controllo dell'azione amministrativa, bilancio, personale, ICT; controllo interno, vigilanza sugli enti e societa' partecipati e vigilati dal Ministero, sul sistema camerale, cooperativo; coordinamento operativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy); gestione finanziaria, ove prevista da leggi o regolamenti, di enti terzi.


Presso il Dipartimento di cui al comma 1 opera l'Unita' di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52.


Comma 3

Capo III - Ulteriori disposizioni

Art. 7

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Comma 1

Dotazione organica

Comma 2

Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero delle imprese e del made in Italy sono individuate nell'allegata tabella A, e costituiscono parte integrante del presente decreto.


Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A, possono essere conferiti fino a 3 incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Un incarico dirigenziale di livello generale e', altresi', riservato per le funzioni istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.


Art. 8

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Comma 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 e' abrogato.


Le strutture organizzative operanti in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 continuano ad operare fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla nuova organizzazione del Ministero.


Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 8, e alla conclusione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, secondo disposizioni del Capo Dipartimento, sentiti i dirigenti generali.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.