Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni applicabili
Comma 2
Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che spettano all'Organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance
Comma 2
Entro 10 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare.
Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell'Organismo indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Ministero, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del decreto 20 dicembre 2010 recante «Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze», adegua, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.
Nell'esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione della performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Il Ministero, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 4
#Comma 1
Funzioni di valutazione della performance
Comma 2
Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e verifica della gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
Art. 5
#Comma 1
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
Comma 2
L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) e' definita su quattro livelli.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2.
Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non puo' essere collocato piu' del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non puo' essere collocato meno del 30 per cento del personale.
La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento.
Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141.
All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie.