DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento disciplinante i criteri per la mobilita' d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.

Numero 191 Anno 1991 GU 28.06.1991 Codice 091G0231

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-10;191

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilita' d'ufficio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Le amministrazioni interessate, con le modalita' dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio e' attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero.


I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilita' d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova amministrazione in base ai criteri di cui al successivo art. 4.


Art. 5

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Comma 1

Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.


Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianita' costituita da cio' che il dipendente ha maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianita', va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.


Al personale trasferito spetta il compenso una tantum incentivante la mobilita', nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.


Art. 6

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Comma 1

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti locali dissestati trasferiti secondo le modalita' del presente regolamento, si applica la disciplina di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.


Art. 7

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Comma 1

I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e la conoscenza della nuova realta' amministrativa in cui gli stessi dovranno operare, nonche' di integrare la professionalita' posseduta rispetto a quella del nuovo profilo di inquadramento.


Per l'attuazione dei predetti corsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


Art. 8

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Comma 1

La mobilita' d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermita' che comportano la necessita' di sottoporsi a terapie quali la emodialisi o cure chemioterapiche e similari.


Art. 9

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Comma 1

Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunita' montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita' si provvede con le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con corrispondente aggiornamento dei termini.


A favore degli enti dissestati cedenti personale verso le amministrazioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'interno corrisponde contributi erariali in applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni per la finanza locale relativamente agli interventi finanziari previsti a sostegno dei processi di mobilita' concernenti predetti enti.


Nel caso, invece, di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso altre amministrazioni, l'onere relativo al trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita' e' a carico delle amministrazioni di destinazione.


Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.