DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 296/1989 - Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, com

Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, com

Numero 296 Anno 1989 GU 23.08.1989 Codice 089G0372

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO I - ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. Capo I MODALITA' DI ACCESSO ALLE SINGOLE QUALIFICHE E PROCEDURE DEI RELATIVI CONCORSI

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge.


I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilita' di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalita' di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.


Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonche' gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.


Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Art. 2

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Comma 1

Qualifiche settima e superiori

Comma 2

I concorsi per l'accesso alle qualifiche settima e superiori possono essere per esami, per titoli ed esami o per corso-concorso, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 7, commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e delle ulteriori disposizioni ivi previste.


Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.


Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.


Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.


Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.


Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficolta' rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.


Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.


Art. 3

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Comma 1

Qualifiche quinta e sesta

Comma 2

Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, cosi' come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, i concorsi per l'accesso alle qualifiche quinta e sesta sono per esami.


Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.


Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni delle seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta, a carattere pratico o teorico-pratico, puo' consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio stanodattilografico ovvero nella risoluzione di tests bilanciati aventi per oggetto nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.


Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni, delle materie oggetto delle prove scritte nonche' delle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale; statistica; informatica.


Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 3 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.


La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra avvocati dello Stato di classe di stipendio inferiore o procuratori dello Stato alla terza classe di stipendio o impiegati della nona qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.


Art. 4

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Comma 1

Qualifiche terza e quarta

Comma 2

Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, i concorsi per l'accesso alle qualifiche terza e quarta sono per esami.


Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.


La prima prova concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni elementari relativi all'ordinamento costituzionale dello Stato e all'ordinamento degli impiegati.


La seconda prova, a carattere pratico attitudinale, puo' consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio dattilografico ovvero in altra prova comunque finalizzata all'accertamento delle qualita' necessarie per le attivita' da svolgersi, secondo le indicazioni del bando di concorso.


Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni elementari, delle materie oggetto della prima prova scritta, nonche' delle altre materie indicate dal bando di concorso in relazione a specifici profili professionali, ricomprese tra le seguenti: ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, contabilita' generale dello Stato, statistica, informatica, archivistica.


La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato alla classe di stipendio prima o superiori, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore alla settima; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.


Art. 5

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Comma 1

Seconda qualifica

Comma 2

I concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale sono per titoli e prova pratica, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.


I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi sono indicati nel bando di concorso.


La prova pratica tende all'accertamento dell'idoneita' del candidato, secondo le indicazioni del bando, in relazione alle attivita' da svolgersi.


La commissione esaminatrice e' composta a norma del comma 6 del precedente art. 4.


Comma 3

TITOLO I - ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. Capo II DESTINAZIONE DEI VINCITORI

Art. 6

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Comma 1

Concorsi nazionali e regionali

Comma 2

Con il bando di concorso su base nazionale o regionale relativo a ciascuna qualifica funzionale i posti possono essere ripartiti tra varie sedi distrettuali. In tal caso ciascun candidato puo' concorrere per una sede soltanto, salva la facolta' di richiesta espressa di inserimento, in via subordinata, in una seconda graduatoria relativa a diversa sede distrettuale.


L'inserimento nella graduatoria per tale seconda sede avviene dopo l'ultimo dei concorrenti per essa risultati idonei e secondo l'ordine determinato dal punteggio conseguito da tutti coloro che, nel valersi dell'anzidetta facolta', avranno indicato la medesima sede.


Esaurite le graduatorie formate per ogni sede, i posti rimasti scoperti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di tutti gli idonei.


Comma 3

TITOLO I - ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. Capo III DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 7

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Comma 1

Graduatorie di concorsi precedentemente espletati

Comma 2

Ai candidati risultati idonei in concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere conferiti, nel limite del triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e secondo l'ordine di queste, i posti disponibili nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, per le sedi previamente individuate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.


Il personale anzidetto e' collocato in ruolo dopo gli impiegati di cui all'art. 13, comma 4, del presente regolamento.


Comma 3

TITOLO II - PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI ACCESSO ALLE VARIE QUALIFICHE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO.

Art. 8

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Comma 1

Modalita' di accesso alla qualifica superiore

Comma 2

Il personale di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, puo' accedere alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita mediante procedimento concorsuale riservato consistente nella valutazione del servizio prestato, sulla base degli elementi di cui al successivo art. 11, nonche' nell'accertamento dell'idoneita' a ricoprire mansioni della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, sulla base di un esame-colloquio da svolgersi secondo le modalita' di cui al successivo art. 12.


Art. 9

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Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

La domanda di ammissione, indirizzata all'Avvocato generale dello Stato, dovra' essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


La data di presentazione della domanda e' stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.


La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento.


Nella domanda gli interessati devono indicare:
A) Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
B) Il comune di residenza e l'indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni.
C) La qualifica attualmente ricoperta e la data dalla quale prestano servizio in tale qualifica, nonche' l'ufficio presso il quale prestano attualmente servizio.
D) La richiesta di essere ammessi ai procedimenti semplificati di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.
E) La qualifica funzionale alla quale chiedono di accedere.


La firma posta in calce alla domanda stessa dovra' essere autenticata o vistata ai sensi di legge.


Art. 10

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

Alle operazioni connesse all'espletamento delle procedure semplificate provvede una commissione nominata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio.
Le funzioni di segretario sono svolte da un procuratore dello Stato.


Art. 11

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Comma 1

Valutazione del servizio

Comma 2

Per gli impiegati che a decorrere dal 1› gennaio 1980 hanno prestato servizio anche in sedi diverse dall'attuale, la relazione viene integrata dal segretario generale con gli elementi forniti dagli avvocati distrettuali delle sedi nelle quali e' stato prestato precedentemente servizio nel periodo anzidetto.


Per i dipendenti in servizio presso l'Avvocatura generale, la relazione di cui comma 1 e' redatta dal segretario generale.


Copia della relazione di cui al commi precedenti viene comunicata a ciascun interessato.


L'ammissione alle procedure semplificate per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali viene disposta con provvedimento dell'Avvocato generale.


Il segretario generale trasmette le relazioni concernenti gli impiegati ammessi, nonche' i fascicoli personali dei medesimi alla commissione di cui al precedente art. 10.


La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, alla valutazione dell'anzianita' nella qualifica posseduta e del servizio prestato, sulla base degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' degli altri atti di ufficio risultanti dal fascicolo personale di ciascun aspirante. Per la valutazione complessiva dei titoli ogni commissario dispone di dieci punti.


Art. 12

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Comma 1

Esame-colloquio

Comma 2

Per l'accesso alle qualifiche settima ed ottava l'esame-colloquio verte sull'attivita' istituzionale dell'Avvocatura dello Stato ed e' diretto ad accertare il possesso di una adeguata preparazione giuridica e amministrativa, l'attitudine alla soluzione di quesiti inerenti ai servizi di istituto e il possesso delle doti organizzative e direttive richieste in relazione alla qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere.


Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali, l'esame-colloquio e' diretto ad accertare il possesso di nozioni generali giuridico-amministrative, di nozioni generali relative all'attivita' dell'Avvocatura dello Stato ed il possesso di cognizioni tecnico-pratiche adeguate allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere.


Per l'accesso alle qualifiche sesta e superiori, l'esame-colloquio consiste nell'illustrazione di un argomento, avente ad oggetto le materie indicate rispettivamente nei precedenti commi, reso noto all'aspirante almeno ventiquattro ore prima dell'espletamento della prova.


Per la valutazione dell'esame-colloquio ogni commissario dispone di dieci punti. L'esame-colloquio si intende superato ove il candidato abbia conseguito una valutazione non inferiore a ventuno punti.


Art. 13

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Comma 1

Accesso alla qualifica superiore

Comma 2

Espletati gli adempimenti relativi all'esame-colloquio, la commissione di cui al precedente art. 10 provvede alla compilazione delle graduatorie riferite a ciascuna qualifica funzionale.


A tal fine il punteggio complessivo da attribuirsi a ciascun impiegato e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per la valutazione effettuata ai sensi del precedente art. 11 e del punteggio riportato all'esito favorevole dell'esame-colloquio.


Le predette graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato gli impiegati utilmente classificati nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 1 e 3 accedono, nel limite dei posti disponibili, alla qualifica funzionale superiore e sono collocati in ruolo con decorrenza dalla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.


Comma 3

TITOLO III - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14

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Comma 1

R i n v i o

Comma 2

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986.