L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge.
I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilita' di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalita' di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.
Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonche' gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.